DIRITTO FALLIMENTARE
Di Dr E. D Amico (del 20/05/2010 @ 14:50:54, in Rassegna stampa, linkato 388 volte)

Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale - Reponsabilità dell'amministratore di diritto (Cass. 19.5.2010 n. 19049) DI MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.5.2010 n. 19049, si è soffermata sulla responsabilità dell'amministratore di diritto ("testa di legno") in materia di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ovvero del formale rappresentante legale che risulti esautorato dei propri poteri a vantaggio di altro soggetto che, in concreto, gestisce la società (amministratore "di fatto", la cui nozione è tracciata dall'art. 2639 c.c.). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: - la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili è conseguenza del diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione. La fattispecie è da ritenersi integrata anche in caso di omessa tenuta della contabilità interna qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. La radicale assenza di qualsiasi documentazione - a fronte del ricordato obbligo - determina la correttezza della presunzione circa la volontarietà della omissione di una qualsiasi iniziativa che, pur in presenza di attività societaria da documentare, valesse a porre gli stessi in regola rispetto al dovere giuridico che sui medesimi incombeva; - nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, invece, non può trovare automatica applicazione il principio in base al quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione. La pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente, infatti, non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. All'amministratore di diritto possono ricollegarsi, sotto il profilo soggettivo, solo quegli eventi di cui abbia avuto anche semplicemente "generica" consapevolezza.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 20 maggio 2010