REDDITOMETRO
Di Dr E. D Amico (del 28/05/2010 @ 10:16:51, in Rassegna stampa, linkato 413 volte)

Novità della manovra correttiva DI CISSELLO

La bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri riforma l'art. 38 del DPR 600/73, apportando rilevanti novità in tema di accertamento sintetico, sia in relazione al c.d. "redditometro" sia in relazione alla c.d. "spesa patrimoniale". Le novità che caratterizzano l'istituto possono essere in tal modo schematizzate: - ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, il reddito accertato dall'ufficio deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, del 20% da quello dichiarato dal contribuente (attualmente, lo scostamento deve essere del 25% rispetto al reddito netto dichiarato dal contribuente, e deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta); - dal reddito accertato dall'ufficio possono essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, e competono, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni d'imposta (nella versione attuale, dal reddito accertato sinteticamente non possono essere dedotti i menzionati oneri); - prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio; - nell'accertamento basato sul c.d. "redditometro", un decreto ministeriale individuerà i c.d. "fatti - indice" di capacità contributiva, tenendo nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale; - viene espunta, in merito all'accertamento basato sulla spesa patrimoniale, la presunzione di formazione del reddito (che si presume sia stato posseduto per il sostenimento della spesa) per quote costanti nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro precedenti; - viene eliminata la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamento sintetico ove il contribuente non abbia ottemperato agli inviti di cui all'art. 32 co. 1 n. 2), 3) e 4) del DPR 600/73.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 28 maggio 2010