ANTIRICICLAGGIO
Di Dr E. D Amico (del 08/06/2010 @ 13:07:36, in Rassegna stampa, linkato 311 volte)

Libretti di deposito bancari o postali al portatore - Limiti di detenzione - Novità del DL 78/2010 DI MEOLI

Ai sensi del nuovo art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007 (come modificato dall'art. 20 co. 1 del DL 78/2010), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (e non più a 12.500 euro). È imposto, inoltre, ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro di estinguerli, ovvero di ridurne il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011 [art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall'art. co. 1 e co. 2 lett. a) del DL 78/2010]. Dovrebbe trattarsi, in particolare, di quei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 12.500 euro aperti fino al 29.4.2008 (ovvero fino alla data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007, che abbassava il limite da 12.500 a 5.000 euro) ovvero di quei libretti aperti a decorrere dal 25.6.2008 (data in cui il limite è stato riportato a 12.500 euro) e fino al 30.5.2010 (dal giorno successivo, infatti, sono in vigore le disposizioni del DL 78/2010, che hanno nuovamente abbassato il limite a 5.000 euro). La violazione dei limiti di saldo implica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dello stesso. La mancata estinzione dei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro, o la mancata riconduzione del saldo nel suddetto limite entro il 30.6.2011, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo. In entrambi i casi è posto il limite minimo della sanzione pari a 3.000 euro. Non è chiaro, inoltre, se le due sanzioni si cumulino tra loro. Si arriverebbe, in tal caso, complessivamente, ad una sanzione dal 30% al 60% del saldo.

Fonte: ilquotidianodelcommerciaista del 8 giugno 2010