ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO
Di Dr E. D Amico (del 16/06/2010 @ 11:48:34, in Rassegna stampa, linkato 486 volte)

Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Condizioni DI GAIANI

Le società che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2009 entro il 29.6.2010. La proroga è consentita a condizione che sia prevista dallo Statuto della società e che, in alternativa: - la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione. Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere inserite nella Nota integrativa. L'Autore, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, ha fatto riferimento ai seguenti casi: - società dotata di stabili organizzazioni all'estero con contabilità separate; - impresa di costruzione che, operando con cantieri in diverse parti d'Italia, deve acquisire i dati delle distinte contabilità gestionali per valutare i lavori in corso; - società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società; - società aderente al consolidato fiscale nazionale.

Fonte: ilsole24ore del 16 giugno 2010, p. 37