RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE
Di Dr E. D Amico (del 15/07/2010 @ 11:24:15, in Rassegna stampa, linkato 506 volte)

Responsabilità dell'amministratore - Standard di diligenza - Determinazione delle sanzioni (Caso Assonime n. 6/2010) DI VITALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.6.2010 n. 14305, commentata nel caso Assonime n. 6/2010, ha statuito che l'incarico di amministratore di una società bancaria impone di adottare uno standard di diligenza professionale che prescinde dalle dimensioni dell'impresa e dalla misura del compenso ricevuto dall'amministratore stesso. La pronuncia della Cassazione in esame - sottolinea l'Assonime - è di particolare interesse in quanto viene statuito che la negligenza imputabile all'amministratore non può trovare giustificazione, ed essere quindi valutata meno gravemente ai fini della determinazione della misura della sanzione (nel caso di specie, ai sensi degli artt. 53 e 144 DLgs. 385/93), nell'assenza di una stabile retribuzione e di una specifica professionalità. Infatti, tali circostanze non comportano nessuna limitazione ai doveri di diligenza, accortezza e prudenza insiti nell'attività esercitata, né al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, tenuto conto delle specifiche responsabilità assunte volontariamente dall'amministratore e delle peculiarità dell'attività di gestione del credito. E proprio alla gestione di tale attività sono connesse le imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, che rimangono assolutamente indipendenti dalle dimensioni dell'istituto considerato.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 15 luglio 2010