Scudo fiscale al test di “verifica”: i controlli sui requisiti per l’emersione
È pronto il vademecum per gli uffici fiscali che in sede di controllo si vedono opporre gli effetti preclusivi dello Scudo fiscale. La dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero deve essere, infatti, mostrata all’Agenzia delle Entrate all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Oppure presentata nei trenta giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari e richieste. Affinché la procedura di emersione esplichi i suoi effetti preclusivi ed estintivi è tuttavia necessario che siano rispettati i parametri richiesti. Ad esempio, è fondamentale che il contribuente che oppone la procedura di emersione dimostri il possesso della relativa attività oltre che la stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era prevista “copertura” (emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la P.A., etc.). Proprio a questo fine, la circolare 52/E fornisce le direttive operative quando nel corso dei controlli viene riscontrato il versamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (D.L. n.78/09).
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