Computo degli ammortamenti deducibili da parte della conferitaria
L’Associazione italiana dei dottori commercialisti, con la norma di comportamento n.178 diffusa ad ottobre, ha affrontato il tema del computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente. In ipotesi di conferimento di azienda o di ramo d’azienda soggetto alla disciplina di cui all’art.176 del Tuir, la società conferitaria è ammessa a computare gli ammortamenti avendo come riferimento il costo per la società conferente. Se gli stessi non sono in tutto o in parte imputati a conto economico a causa delle tecniche contabili o valutative adottate, la deducibilità è ammessa in applicazione dell’art.109, co.4, lett.b del Tuir. Se invece i minori ammortamenti contabili derivano dalla previsione di un allungamento della residua vita utile dei beni, gli stessi sono deducibili nei limiti dell’importo imputato a conto economico.
|