CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Di Dr E. D Amico (del 29/11/2010 @ 11:54:44, in Rassegna stampa, linkato 389 volte)

60 giorni per impugnare il provvedimento di rimborso parziale del credito

Al fine di non perdere il diritto ad ottenere il rimborso della parte residua del credito richiesto, il provvedimento di rimborso parziale emesso dall'Amministrazione Finanziaria deve essere impugnato dal contribuente davanti al giudice tributario entro sessanta giorni. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.23786 del 24 novembre), infatti, qualora l’Amministrazione emetta un provvedimento di rimborso parziale, questo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata, con la conseguenza che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.