Compensazioni su ruoli scaduti: nessuna sanzione fino all’emanazione del DM
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato del 14 gennaio, ha chiarito che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a €1.500 (art.31, co.1 del D.L. n.78/10), non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità, a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali - cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento - si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti.
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