IRES - DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI
Novità del Ddl Finanziaria 2008 DI LIBURDI
L'art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 sostituisce l'articolo 96 del TUIR, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, prevedendo i seguenti limiti di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES: - gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; - l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Rilevano ai fini dell'applicazione della nuova norma gli oneri derivanti dai contratti di mutuo (quindi anche i finanziamenti dei soci), dalla locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, con la sola esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e di quelli disciplinati dall'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR. Inoltre, l'art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 abroga gli articoli 97 e 98 del TUIR. Le nuove disposizioni prescindono da qualunque requisito di base e valgono per tutti i soggetti IRES, escluse le banche e le assicurazioni. Si rileva infine come il legislatore abbia riformulato l'art. 61 del TUIR, prevedendo un regime di deducibilità degli interessi passivi completamente diverso per i soggetti IRPEF.
Fonte: ilsole24ore, del 3 ottobre 2007, p. 31
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