SPESE PER PRESTAZIONE DI LAVORO - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Di Giancarlo (del 04/12/2007 @ 09:36:34, in Rassegna stampa, linkato 971 volte)

DEDUCIBILITA'

In tema di compensi erogati agli amministratori di società, una casistica che richiede particolare attenzione è la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi all'utilizzo delle autovetture in regime d'impresa. In particolare, nel caso di amministratore con uso promiscuo dell'auto aziendale, è importante rammentare che: - la fattispecie non è assimilabile all'uso promiscuo del dipendente, eccetto i casi in cui venga rivestita la doppia qualifica; - sino a concorrenza dei benefit i costi sono deducibili come spese per lavoro; - per la quota eccedente si applicano le normali regole sui mezzi aziendali (deduzione in misura pari al 40% dal 2007). Ai sensi dell'art. 95 co. 5 del TUIR, il compenso può essere erogato anche sotto forma di partecipazione all'utile. In tal caso il compenso: - rimane deducibile per cassa; - costituisce un'eccezione al principio di derivazione, nel senso che la sua deducibilità prescinde dalla previa imputazione a conto economico. Con la sentenza 31.10.2005 n. 21155, la Corte di Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto con precedenti pronunce, ha statuito che all'Amministrazione finanziaria non è attribuito un generale potere di sindacato sulla congruità del compenso, sicchè è illegittimo un accertamento basato, di per sé, sulla presunta inadeguatezza del compenso stesso. Inoltre, di particolare interesse si profilano gli aspetti relativi: - al compenso erogato in assenza di delibera. Sul punto, con la sentenza 36/31/06 del 31.3.2006, la C.T. Reg. Lombardia ha statuito che l'assenza di delibera è aspetto che non attiene alle vicende fiscali del costo, poiché la certezza del costo dipende dall'iscrizione dello stesso in bilancio e dalla successiva approvazione di quest'ultimo; - ai compensi erogati all'amministratore unico di società di capitali. In relazione a ciò, con la sentenza 24188/2006, la Cassazione ha sancito l'indeducibilità del costo sulla base dell'equiparazione di quest'ultimo alla remunerazione dell'imprenditore (indeducibile ai sensi dell'art. 60 del TUIR); - ai compensi reversibili, sui quali si è espressa recentemente l'ACD con la Norma di comportamento n. 169/2007. Con riferimento a questi ultimi, è dubbio se la deducibilità del compenso debba avvenire per cassa o per competenza.

Fonte: il Sole24ore