ACCERTAMENTO ANTICIPATO
Di Dr E. D Amico (del 26/01/2010 @ 10:13:39, in Rassegna stampa, linkato 605 volte)

NULLITA' (C.T. REG. FIRENZE 22.09.2009 N. 96) di CRISCIONE

L'avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato prima di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, in quanto il suddetto termine dilatorio è posto a tutela del contribuente che, se del caso, può inviare agli uffici osservazioni e richieste. Il mancato rispetto del termine comporta la nullità del provvedimento, e le ragioni di particolare e motivata urgenza non possono essere ravvisate nell'imminenza dello spirare dei termini di decadenza dal potere di accertamento, siccome le disfunzioni organizzative dell'Amministrazione (inerenti l'errata pianificazione del controllo) non possono ledere i diritti del contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010 p. 30