Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Detrazione per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato - Condizioni per la fruizione della detrazione (DM 3.8.2007) di Marro
L'art. 1 co. 357 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione IRPEF del 20% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000,00 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. La detrazione compete ai soggetti che sono in regola con il canone di abbonamento RAI. In attuazione di tale disposto, il DM 3.8.2007 ha definito le caratteristiche degli apparecchi digitali, nonché le altre condizioni per fruire della detrazione. Tra l'altro, viene stabilito che: - può fruire della detrazione qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali (dovrebbero quindi consentire di beneficiare della detrazione anche i "semplici" decoder); - l'apparecchio digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate nel medesimo DM; - i contribuenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento RAI per l'anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio.
Fonte Sole24ore, p.37 del 25.09.2007
Rettificabilità della dichiarazione a favore del contribuente - Termini (circ. Assonime 24.9.2007 n. 56) di Deotto
Con la circolare 24.9.2007 n. 56, l'Assonime si è pronunciata in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2 del DPR 322/98. In particolare, è stato sostenuto che la dichiarazione dei redditi può essere rettificata (a favore del contribuente) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 14.2.2007 n. 24), invece, la dichiarazione può essere rettificata entro il (più breve) termine di cui all'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, ovvero non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'impostazione è criticata dall'Assonime, secondo cui la suddetta norma introdurrebbe una disciplina particolare che consentirebbe, oltre alla variazione in diminuzione della dichiarazione, di utilizzare in compensazione il credito che deriva dalla rettifica. Di conseguenza, la presenza di tale norma non impedirebbe di modificare la dichiarazione entro i termini di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, ma inibirebbe solo l'utilizzo della compensazione. Inoltre, in quest'ultima ipotesi, la rettifica della dichiarazione potrebbe supportare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Fonte: ilsole24ore, del 26 settembre 2007, p. 33
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Cessione di immobili strumentali - Applicabilità dall'1.10.2007 di Tosoni
Dall'1.10.2007, il meccanismo del "reverse charge" (inversione contabile), di cui all'art. 17 co. 5 del DPR 633/72, si applicherà anche alle cessioni di fabbricati strumentali, potenzialmente esenti da IVA, se il regime di imponibilità discende dall'opzione esercitata dal soggetto passivo ex art. 10 n. 8-ter) lett. d) del DPR 633/72. La suddetta estensione dell'inversione contabile, prevista dal DM 25.5.2007, non trova, invece, applicazione nei casi in cui è escluso l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità IVA, in quanto la cessione è soggetta ad imposta in via "naturale" (art. 10 n. 8-ter) lett. a), b) e c) del DPR 633/72). Per effetto del reverse charge, spetta al cessionario assolvere l'imposta, previa integrazione della fattura ricevuta, senza addebito del tributo, dal cedente.
Fonte: ilsole24ore, del 27 settembre 2007, p. 33
Proposte allo studio del Governo
Nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, 28.9.2007, sarà presentata la manovra Finanziaria 2008. Tra le misure che dovrebbero essere contenute nel provvedimento, si segnalano alcune modifiche alla determinazione della base imponibile IRES, al fine di consentire la riduzione dell'aliquota d'imposta al 28%, quali, ad esempio: - l'aumento al 95% (rispetto all'attuale 84%) della percentuale di esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime "pex"; - l'abolizione della thin capitalization e la sua sostituzione con un nuovo meccanismo di calcolo della percentuale di interessi passivi indeducibili; - la soppressione degli ammortamenti anticipati e, in generale, della deducibilità extra-contabile dei costi; - la modifica della durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità dei relativi canoni; - la revisione della disciplina delle spese di rappresentanza, che dovrà essere attuata da un futuro decreto. Inoltre, dovrebbero essere previste: - la facoltà, per le imprese individuali e le società di persone commerciali, di optare per la tassazione IRES con aliquota proporzionale al 28%; - l'introduzione di un regime forfetario per le imprese e i professionisti con un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 30.000,00 euro; tali soggetti sarebbero esonerati dal versamento dell'IRES e dell'IRAP e applicherebbero un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 20%.
Fonte: il sole24ore del 28 settembre 2007, pg. 34
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