Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Istanza forfetaria di rimborso - Modalità di compilazione e termini di presentazione (circ. Assonime 13.9.2007 n. 51) di Gaiani
Assonime, con la circolare in oggetto, ha illustrato sia la procedura di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, sia, per gli stessi beni, il nuovo regime di detrazione in vigore dal 27.6.2007 (data di pubblicazione nella GUCE della decisione del Consiglio UE 18.6.2007 che ha autorizzato l'Italia a predeterminare l'IVA detraibile nella misura del 40%). A proposito delle rivendite delle autovetture per le quali l'IVA "a monte" sia stata detratta nei limiti ridotti del 10% o del 15%, l'Associazione è dell'avviso che l'applicazione dell'IVA sull'intero prezzo di cessione, prevista dalle istruzioni del modello per la richiesta del rimborso, abbia una valenza limitata alle vendite effettuate fino al 13.9.2006; per quelle successive, invece, dovrebbero applicarsi i principi generali, sanciti anche dalla giurisprudenza comunitaria, che prevedono la riduzione della base imponibile in misura corrispondente alla detrazione operata all'atto dell'acquisto. In ordine, poi, al nuovo regime di detrazione, vigente dal 27.6.2007, l'Associazione ritiene che la detrazione ridotta del 40% non si applichi alle autovetture utilizzate esclusivamente nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, la cui imposta dovrebbe, quindi, essere interamente recuperabile; analogo diritto dovrebbe valere anche per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un canone assoggettato ad IVA.
Fonte: Sole24ore, pag. 29, 14/09/2007
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Applicazione al settore edile (circ. Assonime 11.9.2007 n. 50)
Assonime, con la circolare in oggetto, commenta le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 3.8.2007 n. 205 e 10.8.2007 n. 220, in tema di "reverse charge" nel settore edile. Ad avviso dell'Associazione: - in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, è corretta l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il sistema dell'inversione contabile, di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, presuppone che il prestatore, in caso di noleggio di attrezzature, non esegua il servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente (c.d. "nolo a freddo"), ma in virtù di un rapporto di subappalto, caratterizzato da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione e dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi (c.d. "nolo a caldo"); - nell'ipotesi di fornitura con posa in opera di pareti e controsoffitti in cartongesso, occorre, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, fare riferimento alla volontà contrattuale per stabilire la prevalenza dell'obbligazione di dare o quella di fare, posto che il reverse charge è precluso qualora il contratto sia qualificabile come cessione con posa in opera.
Fonte: Sole24ore, pag.35, del 13/09/2007
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO (COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE 10.09.2007) di MORINA
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 10.9.2007, ha annunciato la sospensione del termine, fissato al 25.9.2007 da un comunicato stampa del 30.4.2007, per il primo invio on line dei corrispettivi percepiti dai soggetti, non tenuti all'emissione della fattura, diversi dai contribuenti minimi in regime di franchigia (di cui all'art. 32-bis del DPR 633/72). La sospensione è stata disposta in attesa che venga definito il regolamento necessario per disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla loro trasmissione in via telematica. Resta, inoltre, ferma la possibilità, per le imprese della grande distribuzione, di avvalersi della facoltà di trasmettere telematicamente i corrisperttivi all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate nel provvedimento dell'8.7.2005, attuativo dell'art. 1 co. 429-431 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005
Fonte: ilsole24ore del giorno 11 settembre 2007, p. 31
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DI UNICO 2007 AL 01.10.2007 (di Morina)
Il DPCM 10.7.2007 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2007 n. 209) recepisce normativamente l'ulteriore proroga dei termini di presentazione e trasmissione telematica dei modelli UNICO, annunciata dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'1.8.2007. In particolare, vengono unificati all'1.10.2007 i termini per la trasmissione telematica delle seguenti dichiarazioni: - modelli UNICO 2007 SC ed ENC dei soggetti IRES per i quali il termine "ordinario" di presentazione scade tra l'1.5.2007 e il 30.9.2007; - modelli UNICO 2007 SP delle società di persone e soggetti equiparati, per i quali il termine "ordinario" di presentazione scade entro il 30.9.2007; - modelli UNICO 2007 PF dei professionisti, degli imprenditori individuali, dei titolari di redditi da partecipazione (in società di persone, in associazioni professionali e in srl "trasparenti", ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR) e dei produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Fonte: Sole24ore, 09.09.2007, pag. 21
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