Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Detrazione degli interessi passivi su mutui per l'acquisto dell'abitazione principale - Novitą della Finanziaria 2008 di REDAZ
La legge Finanziaria per il 2008 ha innalzato il limite massimo per la detraibilitą, ai fini IRPEF, degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: dal periodo d'imposta 2008, sarą possibile detrarre gli interessi passivi pagati, per un importo del 19%, in misura non superiore al nuovo limite di 4.000,00 euro. Il medesimo limite é valido anche nel caso di contitolaritą del mutuo. L'assetto normativo attualmente in vigore consente la detraibilitą: - nel caso di mutui concessi per l'acquisto dell'abitazione principale, se l'acquisto viene effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipula del mutuo; - nel caso di mutui concessi per comprare una casa da ristrutturare, a condizione che il mutuatario ponga la sua dimora nell'immobile entro 2 anni dall'acquisto; - nel caso di mutui concessi per costruire l'abitazione principale, a patto che il mutuo sia stipulato tra i 6 mesi precedenti ed i 18 mesi successivi all'inizio dei lavori.
Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2008, p.5
SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Ceppellini - Lugano
L'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007 abroga quella parte dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR che consentiva di dedurre gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore operati in applicazione di norme fiscali e, come tali, non stanziati a Conto Economico.
Per effetto del venir meno di tale facoltà, in linea generale i predetti oneri saranno deducibili esclusivamente per l'importo contabilizzato a Conto Economico, che trova giustificazione civilistica. Infatti:
- da un lato, continua a permanere l'impossibilità di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie;
- dall'altro, per poter essere dedotti dal reddito d'impresa, i componenti negativi di reddito devono continuare ad essere rilevati nel Conto Economico.
Quanto sopra potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un'aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all'esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del modello UNICO.
A partire dall'esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, per quanto sopra riportato, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale, bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili.
Fonte: ilsole24ore del 11/01/2008 pag 70
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Gaiani
La L. 24.12.20007 n. 244 modifica la disciplina del reddito delle società di capitali in riferimento all'aliquota ed alla base imponibile. Infatti, si effettua la modifica all'art. 77 del TUIR, riducendo l'aliquota nominale al 27,50% e il contestuale ampliamento della base imponibile attraverso l'abrogazione degli ammortamenti anticipati (art. 102 co. 3) e l'introduzione della soglia di deduzione degli interessi passivi (art. 96).
A decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, le società di capitali dovranno stabilire quanti interessi ammettere in deduzione, guardando alle voci di bilancio: infatti, gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono ammessi in deduzione nel limite del 30% del c.d. ROL (ovvero la differenza tra valore e costi di produzione a cui vanno aggiunti gli ammortamenti e i canoni di leasing).
Alla luce delle nuove disposizioni, sembra che le imprese che svolgono l'attività in settori poco redditizi saranno penalizzate sugli interessi sostenuti per la gestione del circolante.
Fonte: Ilsole24ore del 11/01/2008 pag. 68
ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI DEDUZIONE DEI CANONI - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Meneghetti
L'art. 1 co. 33 lett. n) n. 2) della L. 244/2007 sostituisce l'art. 102 co. 7 del TUIR stabilendo nuovi limiti di durata contrattuale per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni mobili, la durata del contratto non dev'essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, in relazione all'attività esercitata dall'impresa. Per i beni immobili viene statuito che i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario e comunque non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni. Per i veicoli soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (art. 102 co. 2 del TUIR). Le suddette disposizioni si applicano per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall'1.1.2008; fino a tale data, pertanto, si applicano le precedenti e più favorevoli regole di durata.
Fonte: Ilsole24ore del 09/01/2008 pag.57
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Sacrestano
Il datore di lavoro che, nel 2008, assume dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (c.d. "aree svantaggiate") ha diritto ad un credito d'imposta pari a euro 333,00 mensili per ogni assunto, elevati a 416,00 se si tratta di lavoratrici svantaggiate ex art. 2 Reg. CE 2204/02, fruibile fino al 2010. L'abbattimento del costo del lavoro è cumulabile con la riduzione del "cuneo fiscale" per i soggetti IRAP.
Fonte: Ilsole24ore del 09/01/2008 pag. 63
Liquidazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni - Rateizzazione - Novità della Finanziaria 2008 di Trovato
L'art. 1 co. 144 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introduce la possibilità di rateizzare, tra le altre, le somme dovute a seguito di liquidazione automatica e di controllo formale di valore non superiore ai 2.000,00 euro, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. In tal caso, la concessione del beneficio della rateizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, di versare in situazione di temporanea difficoltà economica. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla c.d. "comunicazione bonaria", e il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio. In tale ipotesi, è preclusa la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme che verranno iscritte a ruolo. Per le somme di valore superiore a 50.000,00 euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. In alternativa, il credito può essere garantito da ipoteca, su autorizzazione dell'Ufficio.
Fonte: ilsole24ore, del 8 gennaio 2008 p. 27
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2008 di Sacrestano
La L. 244/2007 dispone agevolazioni per lo sviluppo in favore delle aree svantaggiate consistenti, tra l'altro, in un credito d'imposta:
- per le assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato;
- per investimenti.
Tali agevolazioni possono essere fruite senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'incentivo per le assunzioni di personale può essere utilizzato immediatamente in compensazione mediante il modello F24, mentre quello per investimenti sarà fruibile a seguito dell'indicazione nel modello UNICO, relativo all'esercizio nel quale è stato maturato, a riduzione delle imposte sui redditi e successivamente in compensazione con altri debiti che confluiscono nel modello F24.
Tale norma ha inoltre:
- previsto un incentivo relativo ai costi per ricerca e sviluppo, per un massimo di euro 50.000.000,00, riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca;
- prorogato, fino al 2010, le detrazioni IRPEF e IRES del 55% per gli interventi di risparmio energetico degli edifici, introdotte dall'art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006.
Fonte: Ilsole24ore del 07/01/2008 pag. 37
INTERESSI CAPITALIZZATI - CRITERI DI DEDUCIBILITA' - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Gaiani
Il "nuovo" art. 96 del TUIR, modificato dall'art. 1 co. 33 della L. 244/2007, introduce la soglia di deduzione per i soggetti IRES degli interessi passivi, al netto di quelli attivi, pari al 30% della differenza tra il valore e il costo della produzione al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (ROL). Tra le eccezioni alle nuove norme relative agli interessi passivi, si segnalano:
- l'esclusione dai limiti dell'art. 96 per banche, assicurazioni, società di project financing e per società di esecuzione di appalti pubblici;
- l'introduzione della piena deducibilità per gli interessi compresi nel costo dei beni di cui all'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, i quali prima erano soggetti alla thin capitalization;
- l'esclusione dal nuovo regime per gli interessi relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili costituenti beni merce; - l'ordinaria deducibilità introdotta dall'art. 1 co. 35 della L. 244/2007 per gli interessi sui finanziamenti relativi a fabbricati c.d. "patrimoniali".
Fonte: Ilsole24ore del 05/01/2008 pag. 21
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