\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES AL 27,5% - ADEGUAMENTO DELLA QUOTA IMPONIBILE DEI DIVIDENDI di De Vito

L'art. 1 co. 38 della L. 244/2007 prevede la possibilità di rideterminare, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota imponibile dei dividendi percepiti dai soggetti IRPEF, attualmente pari al 40%.

Tale adeguamento, tuttavia, dovrebbe tenere conto di alcune circostanze:

- in alcuni casi l'effetto di inviarianza della tassazione società-socio è già garantito dall'allargamento della base imponibile che è stata prevista quale "contropartita" della riduzione dell'aliquota IRES al 27,5%;

- l'incremento della quota imponibile dell'utile per il socio è suscettibile di minare le politiche di stabilizzazione dei dividendi utilizzate da molte realtà, anche non quotate. Una soluzione possibile alla problematica potrebbe essere individuata nell'inclusione del 50% dell'utile nella base imponibile del percipiente, come previsto dalla legislazione tedesca.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 36

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Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:51:10, in Rassegna stampa, linkato 755 volte)

CESSIONE PREORDINATA AD ELUDERE LA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI EX ART.18 DELLA L. 300/70 - NULLITA'(Cass. 7.2.2008 n. 2874) di Negri

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.2.2008 n. 2874, ha affermato che un contratto di affitto o di cessione di azienda può essere dichiarato nullo quando sia stato concluso con l'obiettivo di aggirare la tutela contro i licenziamenti illegittimi, garantita, ai dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti, dall'art. 18 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Nel caso di specie, alcune lavoratrici, impiegate preso un'azienda con oltre 60 dipendenti - rientrante, quindi, nel campo di applicazione della tutela "reale" di cui al citato art. 18 - erano state trasferite, attraverso la conclusione di un contratto di affitto di azienda, ad un'impresa con meno di 15 dipendenti.

La Suprema Corte ha ritenuto che, in tal modo, fosse stata posta in essere una frode alla legge, la quale, ai sensi dell'art. 1344 c.c., consiste nell'utilizzare un contratto in sé lecito per realizzare una finalità vietata da una disposizione imperativa di legge.

Nel trasferimento di azienda - precisa la sentenza in commento - non esiste un diritto del lavoratore a conservare la garanzia della tutela reale presso il nuovo datore di lavoro. Occorre, tuttavia, verificare che il contratto di affitto o di cessione di azienda non sia stato stipulato con l'intenzione di eludere una norma imperativa di legge e di abbassare il livello di garanzia dei dipendenti, rendendoli più facilmente licenziabili in virtù della mancata applicazione, nei confronti dell'affittuario o cessionario, dell'art. 18 della L. 300/70. In tal caso, infatti, il contratto non può che essere considerato nullo per frode alla legge.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 38

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Nozione di fatture per operazioni inesistenti - Sovrafatturazione qualitativa (Cass. 15.1.2008 n. 1996) di Ceraccoli

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti deve ritenersi integrato nei casi di: - inesistenza oggettiva assoluta dell'operazione (mai posta in essere nella realtà); - inesistenza oggettiva relativa dell'operazione (posta in essere, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura); - "sovrafatturazione qualitativa" ovvero attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi per un prezzo maggiore rispetto a quello reale (ad esempio, si consegnano  di qualità "media", ma si fa figurare di aver venduto oggetti  di qualità "superiore" aventi un costo maggiore).

Non può essere, invece, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 la fatturazione di beni a prezzi ritenuti "incongrui", in quanto superiori a quelli abitualmente praticati sui mercati.

Fonte: Il Sole24ore del 25.02.2008, pag. 37

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Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:08:08, in Rassegna stampa, linkato 509 volte)

Modelli organizzativi - Aggiornamento delle linee guida di Confindustria di Negri

Il Nucleo Affari legali, finanza e diritto d'impresa di Confindustria ha inviato al Ministero della Giustizia le nuove linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi di cui al DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6 co. 3 del DLgs. 231/2001, ha ora trenta giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia (art. 7 co. 3 del DM 26.6.2003 n. 201). La revisione delle linee guida è stata imposta dall'estensione della responsabilità amministrativa: - alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 9 co. 1 della L. 123/2007); - ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 63 co. 3 del DLgs. 231/2007).

Sole24ore, p. 49 del 25/02/08

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Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:16:10, in Rassegna stampa, linkato 552 volte)

Dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa a favore del contribuente - Modalità e termini di presentazione di Deotto, Gavelli

Al contribuente è attribuito il diritto di emendare la dichiarazione dei redditi sia qualora l'integrazione determini un maggiore debito d'imposta sia in caso contrario. Sul punto, la normativa vigente prevede che il contribuente possa integrare la dichiarazione:

- per correggere errori od omissioni, non oltre i termini previsti dall'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);

- per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98).

Come ben si può evincere dal testo della norma, il comma 2 dell'art. 8 del DPR 322/98 prevede che l'integrazione possa avvenire al fine di correggere "errori od omissioni" entro il termine di decadenza dal potere di accertamento, i quali possono risultare sia a favore sia a sfavore del contribuente. L'assunto è confermato dalla giurisprudenza occupatasi del tema. A titolo esemplificativo, con la sentenza n. 21944/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro gli stessi termini entro i quali l'Ufficio può esercitare i propri poteri di rettifica. L'Amministrazione finanziaria è tuttavia di diverso avviso, in quanto è stato sostenuto che la dichiarazione è emendabile:

- entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, in caso di integrazione a favore del contribuente;

- entro i termini di decadenza dal potere di accertamento, se sfavorevole al contribuente.

Si rileva che, con la risoluzione 18.1.2008 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione in parte più favorevole al contribuente. In tema di società non operative, essa ha infatti affermato che, qualora la società abbia erroneamente contabilizzato a conto economico (negli esercizi 2004 e 2005) le voci corrispondenti all'acquisto e alla vendita di titoli utilizzando le voci B.6 e A.5 in luogo delle più appropriate voci dell'area finanziaria, è possibile sanare tali errori mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Con tale risoluzione, pare che la semplice modifica dei dati compresi nel prospetto di operatività del quadro RF di UNICO rientri nell'ambito del comma 2 della norma citata

Sole24ore, p. 34, 25/02/08 

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Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:21:26, in Rassegna stampa, linkato 751 volte)

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni - Novità della Finanziaria 2008 di Ceroli, Sabbatini

L'art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell'art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell'art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. Secondo la norma interpretata, "il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile agli stessi, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo". Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 19.1.2007 n. 1 (§ 7.5), gli ammortamenti precedentemente dedotti avrebbero dovuto essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato, con il conseguente obbligo di interrompere gli ammortamenti fiscali nel momento in cui le quote pregresse avessero già raggiunto il 70% o l'80% del costo complessivo dell'immobile. L''art. 1 del DL 118/2007 aveva, invece, previsto che la norma di cui sopra "si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato". Data la mancata conversione del decreto nei termini di legge, la L. 244/2007:

- ha riproposto la norma di interpretazione autentica nella medesima formulazione (art. 1 co. 81);

- ha espressamente fatto salvi gli effetti del decreto non convertito (art. 1 co. 82).

Per effetto della norma di interpretazione autentica:

- per i fabbricati detenuti in proprietà, si allunga il periodo di ammortamento fiscale, a seguito del "recupero" della quota non dedotta in base al precedente orientamento ministeriale;

- per i fabbricati in leasing, invece, fermo restando il periodo di deduzione dei canoni, fissato in base al contratto, aumenta in modo proporzionale la quota dedotta per ciascun periodo d'imposta.

Sole24ore l'Esperto risponde, p. 368-369 

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Ambito soggettivo e oggettivo di Busani, Lucchini Guastalla

Il DL 262/2006, come modificato in sede di conversione dalla L. 286/2006, ha reintrodotto le imposte di successione e donazione, le quali debbono, oggi, essere applicate con le seguenti aliquote:

- 4%, nel caso di trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del defunto, i quali godono di una franchigia di 1 milione di euro ciascuno;

- 6%, con una franchigia di 100.000,00 euro ciascuno, nel caso di trasferimenti a favore di fratelli o sorelle;

- 6%, senza franchigia, per i trasferimenti a favore di parenti in linea collaterale fino al 4° grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al 3° grado;

- 8%, senza alcuna franchigia, per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti.

Per i trasferimenti a favore di soggetti disabili (ai sensi della L. 104/92) è prevista una franchigia di 1.500.000,00 euro, superata la quale, l'imposta si applica con le normali aliquote modulate in base al rapporto di parentela intercorrente tra defunto (o donante) e beneficiario del trasferimento. Si rileva che, mentre i trasferimenti per successione di titoli di Stato ed equiparati sono esenti da imposta, invece, essi scontano imposta di donazione secondo le regole ordinarie. Infine, è stata prevista un'ipotesi di esenzione da imposta nel caso di trasferimento (per donazione o successione) dell'azienda o di partecipazioni societarie. Infatti, tale trasferimento, se effettuato a favore del discendente o (dall'1.1.2008) a favore del coniuge del disponente, è esente da imposta, alle specifiche condizioni indicate dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Sole24ore Dossier, p. 1 e 8 

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Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:31:23, in Rassegna stampa, linkato 537 volte)

Novità della Finanziaria 2008 di Meneghetti, Rossi Ragazzi, Ranocchi, Valcarenghi

A seguito dell'inserimento, nell'art. 176 del TUIR, del nuovo co. 2-ter, le società conferitarie possono ottenere il riconoscimento dei maggiori valori rilevati nell'ambito delle perizie ex art. 2343 c.c., dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura:

- del 12 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa nel limite di 5 milioni di euro,

- del 14 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa tra i 5 e i 10 milioni di euro;

- del 16 per cento, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Per effetto degli appositi rimandi contenuti negli artt. 172 e 173 del TUIR, il regime opzionale è esteso anche ai disavanzi di fusione e di scissione, con opzione a carico del soggetto "avente causa" dell'operazione (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione). Per le operazioni effettuate sino al 2007, l'art. 1 co. 47 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di affrancare i disallineamenti tra valori civili e valori fiscali dei beni pervenuti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dietro il versamento dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate. I maggiori valori civili per i quali si opta per il riconoscimento fiscale devono essere inseriti nel quadro RQ dei modelli UNICO 2008.

Sole24ore, p. 35, 25/02/08 

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