\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:31:23, in Rassegna stampa, linkato 540 volte)

Novità della Finanziaria 2008 di Meneghetti, Rossi Ragazzi, Ranocchi, Valcarenghi

A seguito dell'inserimento, nell'art. 176 del TUIR, del nuovo co. 2-ter, le società conferitarie possono ottenere il riconoscimento dei maggiori valori rilevati nell'ambito delle perizie ex art. 2343 c.c., dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura:

- del 12 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa nel limite di 5 milioni di euro,

- del 14 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa tra i 5 e i 10 milioni di euro;

- del 16 per cento, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Per effetto degli appositi rimandi contenuti negli artt. 172 e 173 del TUIR, il regime opzionale è esteso anche ai disavanzi di fusione e di scissione, con opzione a carico del soggetto "avente causa" dell'operazione (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione). Per le operazioni effettuate sino al 2007, l'art. 1 co. 47 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di affrancare i disallineamenti tra valori civili e valori fiscali dei beni pervenuti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dietro il versamento dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate. I maggiori valori civili per i quali si opta per il riconoscimento fiscale devono essere inseriti nel quadro RQ dei modelli UNICO 2008.

Sole24ore, p. 35, 25/02/08 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Ambito soggettivo e oggettivo di Busani, Lucchini Guastalla

Il DL 262/2006, come modificato in sede di conversione dalla L. 286/2006, ha reintrodotto le imposte di successione e donazione, le quali debbono, oggi, essere applicate con le seguenti aliquote:

- 4%, nel caso di trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del defunto, i quali godono di una franchigia di 1 milione di euro ciascuno;

- 6%, con una franchigia di 100.000,00 euro ciascuno, nel caso di trasferimenti a favore di fratelli o sorelle;

- 6%, senza franchigia, per i trasferimenti a favore di parenti in linea collaterale fino al 4° grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al 3° grado;

- 8%, senza alcuna franchigia, per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti.

Per i trasferimenti a favore di soggetti disabili (ai sensi della L. 104/92) è prevista una franchigia di 1.500.000,00 euro, superata la quale, l'imposta si applica con le normali aliquote modulate in base al rapporto di parentela intercorrente tra defunto (o donante) e beneficiario del trasferimento. Si rileva che, mentre i trasferimenti per successione di titoli di Stato ed equiparati sono esenti da imposta, invece, essi scontano imposta di donazione secondo le regole ordinarie. Infine, è stata prevista un'ipotesi di esenzione da imposta nel caso di trasferimento (per donazione o successione) dell'azienda o di partecipazioni societarie. Infatti, tale trasferimento, se effettuato a favore del discendente o (dall'1.1.2008) a favore del coniuge del disponente, è esente da imposta, alle specifiche condizioni indicate dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Sole24ore Dossier, p. 1 e 8 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:21:26, in Rassegna stampa, linkato 755 volte)

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni - Novità della Finanziaria 2008 di Ceroli, Sabbatini

L'art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell'art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell'art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. Secondo la norma interpretata, "il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile agli stessi, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo". Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 19.1.2007 n. 1 (§ 7.5), gli ammortamenti precedentemente dedotti avrebbero dovuto essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato, con il conseguente obbligo di interrompere gli ammortamenti fiscali nel momento in cui le quote pregresse avessero già raggiunto il 70% o l'80% del costo complessivo dell'immobile. L''art. 1 del DL 118/2007 aveva, invece, previsto che la norma di cui sopra "si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato". Data la mancata conversione del decreto nei termini di legge, la L. 244/2007:

- ha riproposto la norma di interpretazione autentica nella medesima formulazione (art. 1 co. 81);

- ha espressamente fatto salvi gli effetti del decreto non convertito (art. 1 co. 82).

Per effetto della norma di interpretazione autentica:

- per i fabbricati detenuti in proprietà, si allunga il periodo di ammortamento fiscale, a seguito del "recupero" della quota non dedotta in base al precedente orientamento ministeriale;

- per i fabbricati in leasing, invece, fermo restando il periodo di deduzione dei canoni, fissato in base al contratto, aumenta in modo proporzionale la quota dedotta per ciascun periodo d'imposta.

Sole24ore l'Esperto risponde, p. 368-369 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:16:10, in Rassegna stampa, linkato 555 volte)

Dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa a favore del contribuente - Modalità e termini di presentazione di Deotto, Gavelli

Al contribuente è attribuito il diritto di emendare la dichiarazione dei redditi sia qualora l'integrazione determini un maggiore debito d'imposta sia in caso contrario. Sul punto, la normativa vigente prevede che il contribuente possa integrare la dichiarazione:

- per correggere errori od omissioni, non oltre i termini previsti dall'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);

- per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98).

Come ben si può evincere dal testo della norma, il comma 2 dell'art. 8 del DPR 322/98 prevede che l'integrazione possa avvenire al fine di correggere "errori od omissioni" entro il termine di decadenza dal potere di accertamento, i quali possono risultare sia a favore sia a sfavore del contribuente. L'assunto è confermato dalla giurisprudenza occupatasi del tema. A titolo esemplificativo, con la sentenza n. 21944/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro gli stessi termini entro i quali l'Ufficio può esercitare i propri poteri di rettifica. L'Amministrazione finanziaria è tuttavia di diverso avviso, in quanto è stato sostenuto che la dichiarazione è emendabile:

- entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, in caso di integrazione a favore del contribuente;

- entro i termini di decadenza dal potere di accertamento, se sfavorevole al contribuente.

Si rileva che, con la risoluzione 18.1.2008 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione in parte più favorevole al contribuente. In tema di società non operative, essa ha infatti affermato che, qualora la società abbia erroneamente contabilizzato a conto economico (negli esercizi 2004 e 2005) le voci corrispondenti all'acquisto e alla vendita di titoli utilizzando le voci B.6 e A.5 in luogo delle più appropriate voci dell'area finanziaria, è possibile sanare tali errori mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Con tale risoluzione, pare che la semplice modifica dei dati compresi nel prospetto di operatività del quadro RF di UNICO rientri nell'ambito del comma 2 della norma citata

Sole24ore, p. 34, 25/02/08 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 25/02/2008 @ 10:08:08, in Rassegna stampa, linkato 514 volte)

Modelli organizzativi - Aggiornamento delle linee guida di Confindustria di Negri

Il Nucleo Affari legali, finanza e diritto d'impresa di Confindustria ha inviato al Ministero della Giustizia le nuove linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi di cui al DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6 co. 3 del DLgs. 231/2001, ha ora trenta giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia (art. 7 co. 3 del DM 26.6.2003 n. 201). La revisione delle linee guida è stata imposta dall'estensione della responsabilità amministrativa: - alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 9 co. 1 della L. 123/2007); - ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 63 co. 3 del DLgs. 231/2007).

Sole24ore, p. 49 del 25/02/08

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Nozione di fatture per operazioni inesistenti - Sovrafatturazione qualitativa (Cass. 15.1.2008 n. 1996) di Ceraccoli

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti deve ritenersi integrato nei casi di: - inesistenza oggettiva assoluta dell'operazione (mai posta in essere nella realtà); - inesistenza oggettiva relativa dell'operazione (posta in essere, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura); - "sovrafatturazione qualitativa" ovvero attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi per un prezzo maggiore rispetto a quello reale (ad esempio, si consegnano  di qualità "media", ma si fa figurare di aver venduto oggetti  di qualità "superiore" aventi un costo maggiore).

Non può essere, invece, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 la fatturazione di beni a prezzi ritenuti "incongrui", in quanto superiori a quelli abitualmente praticati sui mercati.

Fonte: Il Sole24ore del 25.02.2008, pag. 37

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:51:10, in Rassegna stampa, linkato 758 volte)

CESSIONE PREORDINATA AD ELUDERE LA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI EX ART.18 DELLA L. 300/70 - NULLITA'(Cass. 7.2.2008 n. 2874) di Negri

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.2.2008 n. 2874, ha affermato che un contratto di affitto o di cessione di azienda può essere dichiarato nullo quando sia stato concluso con l'obiettivo di aggirare la tutela contro i licenziamenti illegittimi, garantita, ai dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti, dall'art. 18 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Nel caso di specie, alcune lavoratrici, impiegate preso un'azienda con oltre 60 dipendenti - rientrante, quindi, nel campo di applicazione della tutela "reale" di cui al citato art. 18 - erano state trasferite, attraverso la conclusione di un contratto di affitto di azienda, ad un'impresa con meno di 15 dipendenti.

La Suprema Corte ha ritenuto che, in tal modo, fosse stata posta in essere una frode alla legge, la quale, ai sensi dell'art. 1344 c.c., consiste nell'utilizzare un contratto in sé lecito per realizzare una finalità vietata da una disposizione imperativa di legge.

Nel trasferimento di azienda - precisa la sentenza in commento - non esiste un diritto del lavoratore a conservare la garanzia della tutela reale presso il nuovo datore di lavoro. Occorre, tuttavia, verificare che il contratto di affitto o di cessione di azienda non sia stato stipulato con l'intenzione di eludere una norma imperativa di legge e di abbassare il livello di garanzia dei dipendenti, rendendoli più facilmente licenziabili in virtù della mancata applicazione, nei confronti dell'affittuario o cessionario, dell'art. 18 della L. 300/70. In tal caso, infatti, il contratto non può che essere considerato nullo per frode alla legge.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 38

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES AL 27,5% - ADEGUAMENTO DELLA QUOTA IMPONIBILE DEI DIVIDENDI di De Vito

L'art. 1 co. 38 della L. 244/2007 prevede la possibilità di rideterminare, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota imponibile dei dividendi percepiti dai soggetti IRPEF, attualmente pari al 40%.

Tale adeguamento, tuttavia, dovrebbe tenere conto di alcune circostanze:

- in alcuni casi l'effetto di inviarianza della tassazione società-socio è già garantito dall'allargamento della base imponibile che è stata prevista quale "contropartita" della riduzione dell'aliquota IRES al 27,5%;

- l'incremento della quota imponibile dell'utile per il socio è suscettibile di minare le politiche di stabilizzazione dei dividendi utilizzate da molte realtà, anche non quotate. Una soluzione possibile alla problematica potrebbe essere individuata nell'inclusione del 50% dell'utile nella base imponibile del percipiente, come previsto dalla legislazione tedesca.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 36

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:44:19, in Rassegna stampa, linkato 531 volte)

SOCIETA' NON OPERATIVE - CAUSE DI ESCLUSIONE - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE di Gavelli - Giorgetti

L'art. 1 co. 1 lett. a) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 esclude in modo automatico dalla disciplina delle società non operative le società in liquidazione che si impegnano, attraverso apposita opzione da esercitarsi nel modello UNICO 2008, alla cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo (31.7.2009). Per poter fruire di tale agevolazione è necessario che la società: - risulti non operativa e in liquidazione nell'esercizio in corso al 31.12.2007; - non possa beneficiare della riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato prevista dalla L. 244/2007. Per le società in liquidazione che hanno deliberato lo scioglimento prima del 4.7.2006 (che non hanno potuto fruire dello scioglimento agevolato) la nuova causa di esclusione dovrebbe valere senza condizioni, sempre che le stesse risultino non operative e in liquidazione.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 36

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:36:35, in Rassegna stampa, linkato 514 volte)

PRESUNZIONE DI RESIDENZA - AMBITO APPLICATIVO di Rolle

Alla luce degli interventi legislativi che si sono registrati negli ultimi anni, assume sempre maggiore importanza il tema della residenza fiscale del contribuente.

I criteri di determinazione della residenza, con riferimento alle persone fisiche, sono stabiliti dall'art. 2 co. 2 del TUIR, che è incentrato sull'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. In seguito, ad opera dell'art. 10 della L. 448/98, è stato introdotto il co. 2-bis (recentemente riformulato dalla L. 244/2007) che prevede la nozione di "presunzione di residenza" in Italia per i cittadini italiani emigrati in determinati Stati o territori, aventi regime fiscale privilegiato.

Riguardo ai soggetti IRES, ai sensi dell'art. 73 co. 3 del TUIR, si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta abbiano nel territorio dello Stato "la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale". Per tali soggetti, infatti, assume un'importanza decisiva la localizzazione delle sede dell'amministrazione, ossia il luogo dove sono assunte le decisioni chiave per la gestione degli affari della società.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 37

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
24/12/2024 @ 19:22:57
script eseguito in 58 ms

Info
Ci sono 980 persone collegate

Varie