\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 20/05/2008 @ 10:36:48, in Rassegna stampa, linkato 313 volte)

Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 30.4.2008) DI CEPPELLINI - LUGANO 

Secondo quanto emerge dalla bozza del DM attuativo dell'art. 108 co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili: - nei limiti del 2% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa; - in ogni caso, non oltre l'importo massimo di 200.000,00 euro. L'art. 108 citato stabilisce che con il DM attuativo dovevano essere precisati i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza anche in funzione "dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa". Nonostante ciò, i predetti limiti di deducibilità operano per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, determinando, così, una penalizzazione per le imprese che svolgono l'attività a livello internazionale. Rispetto alle spese di rappresentanza la cui deducibilità è limitata, sono integralmente deducibili: - le spese di pubblicità e propaganda: sono tali le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere o visite a stabilimenti; - le spese per omaggi, qualora il valore dei beni non superi i 50,00 euro.

Fonte: ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 20/05/2008 @ 10:35:23, in Rassegna stampa, linkato 305 volte)

Accantonamenti per oneri diversi da quelli espressamente previsti - Trattamento ai fini IRES e IRAP (ris. Agenzia Entrate 19.5.2008 n. 204) DI GAIANI

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di operazioni a premio da parte della società venditrice, gli accantonamenti stanziati dalla medesima a fronte degli oneri derivanti dal rilascio di punti o buoni sconto sono indeducibili ai sensi dell'art. 107 co. 4 del TUIR. Pertanto, nell'esercizio in cui la società venditrice effettua l'accantonamento, lo stesso sarà soggetto di variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. La società potrà dedurre l'onere soltanto quando concederà effettivamente lo sconto, rilevando una corrispondente variazione in diminuzione in UNICO. Ai fini IRAP, le modifiche apportate alla disciplina dalla L. 244/2007 escludono la deducibilità degli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del Conto Economico, in quanto aventi natura di poste estimative. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, tali costi possono assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili ad altre voci di Conto Economico rilevanti.

Fonte. ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 20/05/2008 @ 10:34:05, in Rassegna stampa, linkato 315 volte)

Società fiduciarie estere - Obblighi dichiarativi (ris. Agenzia Entrate 19.5.2008 n. 201) DI BUSANI

La risoluzione conferma il principio secondo cui l'intestazione fiduciaria di partecipazioni (nella fattispecie, l'intestazione delle partecipazioni in una società di persone italiana da parte di una fiduciaria lussemburghese) comporta la riferibilità dei diritti alla sfera giuridica dei soci, e non a quella della società fiduciaria. Conseguentemente: - la società fiduciaria è obbligata a presentare il Modello 770, in cui indicare i dati dei beneficiari dei redditi derivanti dalla partecipazione intestata fiduciariamente; - la società partecipata dalla fiduciaria estera indica, nell'elenco soci del quadro RK, i dati della società fiduciaria in luogo di quelli dei fiducianti; - i soci rimangono tenuti alla dichiarazione dei redditi percepiti, indicando nel quadro RH i dati della società partecipata, e non quelli della società fiduciaria, che ai fini fiscali assume la veste di mero "schermo".

Fonte: ilsole24ore dl 20 maggio 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 14/05/2008 @ 09:53:50, in Rassegna stampa, linkato 330 volte)

Vizio di costituzione - Effetto sugli atti compiuti dal collegio sindacale (Cass. 9.5.2008 n. 11554) DI NEGRI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.5.2008 n. 11554, ha stabilito che: - le cause di decadenza del sindaco di cui all'art. 2399 c.c. operano automaticamente, senza un procedimento di accertamento (necessario nelle società quotate); - l'ipotesi di collegamento tra sindaco-controllante e società-controllata, di cui all'art. 2399 co. 1 lett. c) c.c. può discendere anche da una pluralità di incarichi distinti, ma tali da determinare un rapporto stabile di clientela, e non solo da un rapporto contrattuale di durata; - sono illegittimi gli atti deliberati dal collegio sindacale del quale è stato membro un professionista ineleggibile, risolvendosi tale vizio in un difetto di costituzione dell'organo.

Fonte: ilsole24ore del 14 maggio 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 14/05/2008 @ 09:52:30, in Rassegna stampa, linkato 319 volte)

Fattispecie di riciclaggio - Reati presupposto - Reati di evasione fiscale - Delimitazione DI FISICARO

A giudizio dell'Autore, quando si parla del binomio frode fiscale - riciclaggio è necessario non confondere la provenienza della cosa dal delitto con l'attinenza della cosa stessa al delitto. Oggetto materiale del reato di riciclaggio sono soltanto le cose ottenute con il delitto presupposto che hanno determinato un'espansione del patrimonio. L'evasione fiscale, invece, avrebbe origine da un'attività cui si accompagnerebbe il fatto di evitare il decremento patrimoniale a seguito del pagamento dei tributi. Non tutte le ipotesi di evasione fiscale, inoltre, sono in grado di determinare un delitto presupposto del riciclaggio in ragione della presenza, in talune fattispecie penali tributarie, di soglie di punibilità. A fronte di ciò, l'Autore ritiene che sarebbe opportuno configurare quali figure delittuose presupposte rispetto al riciclaggio le sole fattispecie di emissione e di utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000). Condotte che integrano autonomamente la fattispecie incriminatrice senza la necessità del superamento di soglie di punibilità.

Fonte: ilsole24ore del 14 maggio 2008, p. 31 

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Di Eduardo (del 14/05/2008 @ 09:50:25, in Rassegna stampa, linkato 488 volte)

Individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione (Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 3597) DI TROVATO - CRISCIONE

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, le somme iscritte a ruolo possono essere dilazionate fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Con la direttiva in oggetto, Equitalia ha specificato che, per le persone fisiche e per le ditte individuali, occorre, ai fini della concessione della dilazione, fare riferimento: - all'indicatore della situazione economica (Isee); - al nucleo familiare del debitore; - all'entità della somma dovuta; - al regime fiscale applicato (contabilità semplificata, contribuenti minimi). Per ciò che concerne le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, deve essere oggetto di valutazione l'indice di liquidità.

Fonte: ilsole24ore del 14 maggio 2008, p. 29

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Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:41:50, in Rassegna stampa, linkato 313 volte)

Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Novità del DL 248/2007 - Decorrenza (C.T. Prov. Bolzano 31.3.2008 n. 73) DI TROVATO

 La decisione concerne le innovazioni apportate dall'art. 36 del DL 248/2007 (conv. L. 31/2008), ove il legislatore ha stabilito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento è causa di nullità solo se quest'ultima è relativa a ruoli consegnati all'Agente della Riscossione in data posteriore all'1.6.2008. I giudici evidenziano che la norma, sebbene discutibile e dettata da esigenze di salvaguardia del gettito erariale, "non lascia spazi di interpretazione diversi se non quelli, chiarissimi, contenuti nel suo tenore letterale".

Fonte: ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 23

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Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:39:24, in Rassegna stampa, linkato 347 volte)

Recupero dei costi non dedotti nell'esercizio 2006 - Modalità DI GAVELLI

 Per l'esercizio 2007, i costi per le autovetture aziendali o professionali [al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 164 co. 1 lett. a) e b-bis) del TUIR] sono deducibili in misura pari al 40% di tutti i costi sostenuti, ferme restando le limitazioni al costo fiscalmente rilevante. In merito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/2008 ha chiarito che i limiti in parola non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l'ammontare degli ammortamenti stanziabili per l'intera vita utile del bene, ma devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento dei beni. Si ricorda che imprese e professionisti possono inserire in UNICO 2008 la maggiore deducibilità concessa per i costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 3.10.2006, ovvero il 20% dei costi per le auto possedute dalle aziende ed il 5% per le auto utilizzate dai professionisti.

Fonte. ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 23

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Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:37:12, in Rassegna stampa, linkato 350 volte)

Novità del DLgs. 32/2007 DI VILLA - CORNAGGIA

Il DLgs. 2.2.2007 n. 32, che recepisce la Direttiva n. 51/2003/CE, ha introdotto importanti modifiche alla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. In particolare, il decreto ha previsto che: - la relazione deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta; - l'analisi deve essere coerente con la complessità degli affari della società e deve contenere gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DLgs. 32/2007, la nuova disciplina si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12.4.2007, e cioè: - ai bilanci degli esercizi 2008 e seguenti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare; - ai bilanci degli esercizi 1.7.2007-30.6.2008 e seguenti, per i soggetti che abbiano esercizio sociale che chiuda, ad esempio, al 30.6 di ogni anno.

Fonte: italiaoggi del 13 maggio 2008, p. 28

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Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:35:31, in Rassegna stampa, linkato 395 volte)

Novità della L. 244/2007 - Effetti sul bilancio al 31.12.2007 DI GAIANI 

Il bilancio al 31.12.2007 può rappresentare un utile strumento per verificare la posizione reddituale della società in previsione dei vincoli posti alla deduzione degli oneri finanziari da parte della L. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008). Il nuovo regime, infatti, prevede la soglia di deduzione pari al 30% del risultato operativo lordo (ROL), che si calcola aggiungendo gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria alla differenza tra valore e costi della produzione. Gli oneri da confrontare con il citato limite si quantificano al netto di eventuali interessi attivi. Sono sempre esclusi dal test, e risultano sempre deducibili, gli oneri capitalizzati sul costo dei beni ammortizzabili secondo corrette regole contabili, nonché quelli iscritti nelle rimanenze di immobili in costruzione o in ristrutturazione per la vendita. Un elemento non trascurabile nella valutazione del c.d. test del ROL è che l'eventuale superamento della soglia deducibile non genera un aggravio di imposta definitivo. Il nuovo art. 96 del TUIR, infatti, consente di riportare in avanti, senza limiti di tempo e di importo, le eccedenze di interessi rispetto al 30% del ROL. In caso di mancato superamento del predetto "test", si ricorda che l'adozione del regime del consolidato fiscale consente di dedurre l'ammontare indeducibile degli oneri finanziari di una società partecipante in presenza di un ammontare di ROL capiente in altre società del gruppo.

Fonte: ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 31

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