\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 14/11/2008 @ 17:28:10, in Rassegna stampa, linkato 691 volte)

Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità - Bozza di Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Effetti ai fini IVA DI RICCA

Il DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza, approvato in data 12.11.2008 e ora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di conseguente pubblicazione in G.U., esplica effetto anche ai fini IVA. Infatti, ai sensi dell'art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82. Pertanto, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal citato DM si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che: - gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d'impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilità); - per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l'IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attività generatrice di operazioni imponibili ed equiparate.

Fonte: italiaoggi del 14 novembre 2008, p. 49

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Di Eduardo (del 14/11/2008 @ 17:26:41, in Rassegna stampa, linkato 616 volte)

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Capannone in corso di costruzione (ris. Agenzia Entrate 12.11.2008 n. 434) DI TOSONI 

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la procedura di scorporo del valore fiscale delle aree sulle quali insistono fabbricati strumentali (art. 36 co. 7, 7-bis e 8 del DL 223/2006) deve essere adottata solo nel momento in cui il fabbricato stesso costituisca un "edificio significativo" nell'accezione dell'art. 2645-bis co. 6 c.c.). In caso contrario, il valore fiscalmente ammortizzabile è pari all'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione del fabbricato stesso. Nel caso preso in esame dalla risoluzione 12.11.2008 n. 434 non è stata rinvenuta la presenza di un "edificio significativo" con riferimento ad un'area sulla quale esistevano solamente una fondazione stradale con annesse recinzioni, tubazioni, piazzale, marciapiedi, segnaletica ed aiuole, quando invece l'art. 2645-bis c.c. impone che siano stati realizzati almeno il fabbricato al rustico, comprensivo delle mura perimetrali, e la copertura.

Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 14/11/2008 @ 17:25:03, in Rassegna stampa, linkato 549 volte)

Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante - Dichiarazione di trasferimento - Termine di rilascio della dichiarazione - Recepimento della Direttiva n. 1889/2005/CE DI MOBILI

Dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri del 19.11.2008 lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 1889/2005/CE, in materia di controlli sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. Lo schema di DLgs., tra l'altro, prevede: - un nuovo modello di dichiarazione per la comunicazione dei trasferimenti di denaro contante di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro, recante anche l'indicazione del mezzo di trasporto utilizzato e l'itinerario seguito; - l'eliminazione del termine di 48 ore posteriori o antecedenti il passaggio transfrontaliero (tra i Paesi della Comunità europea) per il rilascio della dichiarazione; - il sequestro delle somme eccedenti 10.000,00 euro in caso di omessa dichiarazione, - la possibilità di un'oblazione agevolata, all'atto della contestazione, tramite il versamento del 5% del denaro eccedente 10.000,00 euro. L'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista per l'1.1.2009.

Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 39

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Di Eduardo (del 05/11/2008 @ 09:57:18, in Rassegna stampa, linkato 655 volte)

Utilizzazione dell'immobile per attività sportiva - Irrilevanza ai fini dell'esenzione (Cass. 17.10.2008 n. 25376) DI ALBERICI

Deve scontare l'ICI la società di capitali proprietaria di campi sportivi, anche se sono costruiti su terreni di proprietà del Comune. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 7 del DLgs. 504/92, relativo alle tipologie di immobili esentati dal pagamento dell'imposta, affermando che l'agevolazione non spetta alle società di capitali (nello specifico, una Srl), che per la loro stessa natura non possono non avere scopi economici, anche se svolgono attività assistenziali, culturali, ricreative, sportive o didattiche. L'esenzione dall'ICI, infatti, spetta a condizione che gli immobili vengano utilizzati direttamente dall'ente possessore e che siano destinati esclusivamente ad attività non produttive di reddito. Condizione, quest'ultima, carente, per la natura stessa della società di capitali.

Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40

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Di Eduardo (del 05/11/2008 @ 09:55:49, in Rassegna stampa, linkato 791 volte)

Presentazione all'Ufficio incompetente - Validità della dichiarazione (Cass. 29.10.2008 n. 25908) DI FUOCO 

La presentazione della dichiarazione dei redditi ad un ufficio territorialmente incompetente non ne pregiudica la legittimità. L'assunto si basa sull'operatività del legittimo affidamento di cui all'art. 10 della L. 212/2000 (c.d. "Statuto dei diritti del Contribuente"). In base a ciò, i giudici hanno precisato che non può essere considerata omessa una dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente, ma pervenuta all'ufficio competente trenta giorni dopo lo spirare del termine di presentazione.

Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40

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Gianni Agnelli

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