Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote - Novità del DL 185/2008 convertito DI BUSANI
L'art. 16 co. 12-septies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione in L. 28.1.2009 n. 2, elimina il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori (a decorrere dal 29.3.2009). L'abrogazione del libro soci nelle srl determina una serie di rilevanti conseguenze, in particolare, in materia di trasferimento delle quote. Esso, infatti, avrà efficacia nei confronti della società non più, chiaramente, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, ma dal deposito (protocollazione) dell'atto al Registro delle Imprese. Ciò desta talune perplessità, in quanto la semplice protocollazione non rende l'atto visibile a chi esegue una visura camerale e perché potrebbe anche accadere che l'atto depositato (e protocollato) non sia successivamente iscritto. Si consideri, inoltre, che, nella disciplina ancora vigente, gli amministratori, in quanto tenuti ad iscrivere l'atto di trasferimento nel libro soci, possono opporsi nel caso di cessione di partecipazioni in violazione di clausole statutarie. Con l'eliminazione del libro soci, ciò non sarà più possibile, determinando la necessità di interrogarsi: - su come valutare l'atto iscritto abusivamente; - sulle contromisure da adottare per prevenire o eliminare un'iscrizione abusiva; - sulla responsabilità del professionista che deposita gli atti in violazione delle disposizioni statutarie.
Fonte: ilsole24ore del 29 gennaio 2009, p. 25
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 convertito - Risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti di Telefisco 2009 DI TOSONI
Relativamente alla parziale deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2009, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che: - la deduzione compete in ogni caso nella misura forfetaria del 10%, indipendentemente dalla quota di IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese del personale dipendente; - in ogni caso, il beneficio non spetta se non vengono sostenuti interessi passivi e/o costi relativi al personale; - relativamente ai rimborsi, il 10% dell'IRAP rappresenta il massimo importo deducibile dalle imposte sui redditi e non il massimo importo rimborsabile. Con riferimento alle società che applicano il regime del consolidato fiscale (artt. 117 e ss. del TUIR), è stato chiarito che la deduzione va applicata comunque dalla singola società che ne matura i presupposti, concorrendo in tal modo alla determinazione dell'imponibile di gruppo. Per quanto concerne i rimborsi, la società consolidante presenta la relativa istanza tenendo conto degli imponibili IRES determinati dalle singole società; per i periodi precedenti l'opzione, l'istanza va presentata dalle singole società. In relazione alle società "trasparenti", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'istanza di rimborso deve essere presentata dai soci, sulla base dell'imponibile IRPEF/IRES rideterminato tenendo conto del reddito attribuito per trasparenza dalla singola società "trasparente" (e ricalcolato da quest'ultima tenendo conto della deduzione).
Fonte: ilsole24ore del 29 gennaio 2009, p. 5
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