Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Scomputo delle ritenute subite - Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Ammissibilità (ris. Agenzia Entrate 19.3.2009 n. 68) DI MORINA
Lo scomputo delle ritenute subite può avvenire anche se il contribuente/sostituito non è in grado di esibire la certificazione prevista dall'art. 4 del DPR 322/98, a condizione che egli sia in grado di dimostrare l'avvenuta effettuazione della ritenuta mediante documentazione alternativa. In particolare, l'Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente, in sede di contraddittorio ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, può produrre congiuntamente la fattura emessa nei confronti del sostituto e la documentazione bancaria comprovante che l'importo è stato incassato al netto della ritenuta. Secondo l'Ufficio, è però necessario che il contribuente alleghi una dichiarazione sostitutiva di notorietà ove egli dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 34
Deducibilità in base al ROL - Norma transitoria - Applicazione della franchigia di 10.000 euro per il 2008 DI LIBURDI
Con riferimento all'applicazione del meccanismo del ROL dell'art. 96 del TUIR per determinare l'importo di interessi deducibile, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 prevede che per il primo (2008 per i soggetti "solari") e il secondo periodo d'imposta (2009 per i soggetti "solari") di applicazione della disciplina, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Secondo l'Autore, la norma transitoria citata deve essere intesa nel senso di garantire la deducibilità di un ammontare di interessi passivi almeno pari a 10.000 euro nel 2008 (e, quindi, almeno pari a 5.000 euro nel 2009) a prescindere dal fatto che il risultato operativo lordo si presenti negativo. In tal senso, peraltro, sembrerebbero esprimersi le istruzioni al Modello UNICO 2009 SC ai fini della compilazione del prospetto per la determinazione degli interessi deducibili di cui ai righi RF118 - RF121.
Fonte: italiaoggi del 20 marzo 2009, p. 31
IVA per cassa - Ambito soggettivo - Volume d'affari non superiore a 200.000 euro DI CRISCIONE - PORTALE
Il 17.3.2009, il Consiglio UE ha autorizzato l'esigibilità differita dell'IVA prevista dall'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). È ora in fase di approvazione il DM che stabilisce il volume d'affari che i soggetti passivi, in qualità di cedenti/prestatori, devono possedere per usufruire dell'agevolazione. Esso è stato fissato nella misura di 200.000,00 euro, sicché l'IVA esposta in fattura può essere versata una volta ottenuto il pagamento del corrispettivo a condizione che il cedente/prestatore, che abbia indicato, nel documento emesso, di volersi avvalere di tale beneficio, non abbia un volume d'affari superiore alla suddetta soglia. L'imposta deve essere, in ogni caso, versata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, salvo il caso in cui il cessionario/committente, prima di avere pagato il corrispettivo, sia sottoposto ad una procedura concorsuale o esecutiva. Si ricorda, inoltre, che l'esigibilità differita in esame presuppone che il cessionario/committente sia un soggetto passivo, mentre restano escluse dall'agevolazione sia le operazioni poste in essere da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA, sia quelle effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il "reverse charge".
Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 33
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