Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
L'apporto dei soci si misura con il registro DI GAIANI
Apporti dei soci alle società senza imposta di registro. Anche la rinuncia a finanziamenti o la loro trasformazione in versamenti in conto capitale non comporta enunciazione del precedente contratto se avviene medianti atti da non registrare. Dopo la sentenza 15585/2010 della Cassazione, le società valutano le diverse modalità con cui operare interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci.
I finanziamenti soci, spesso utilizzati nelle società a ristretta base per sostenere finanziariamente la partecipata, sono somme versate con un preciso obbligo di restituzione per la società. I versamenti in questione, sia fruttiferi che infruttiferi (in questo caso in deroga all'articolo 1815 del codice civile), sono riconducibili allo schema del mutuo e devono pertanto prevedere un puntuale termine di rimborso (scadenza predeterminata), ovvero un diritto alla restituzione da parte del socio in qualunque momento salvo un certo preavviso. I finanziamenti sono, in linea di massima, soggetti alle norme sulla raccolta del risparmio presso soci (articolo 11, decreto legislativo 385/93 e delibera Cicr 19 luglio 2005) che richiedono particolari requisiti per la loro effettuazione (previsione statutaria, partecipazione non inferiore al 2% e iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi). Ai fini dell'imposta di registro, il contratto di finanziamento rientra tra gli atti da registrare in termine fisso con applicazione dell'aliquota del 3% (decreto 131/86), salvo lo stesso non sia redatto mediante scambio di corrispondenza, nel qual caso la registrazione (al 3%) è prevista solo «in caso d'uso» (articolo 1, lettera a, Tariffa, parte II). Se il socio-finanziatore è una società, e il finanziamento è fruttifero, l'operazione rientra in ambito Iva, seppur esente da imposta, e il contratto sarà comunque soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa (Dpr 131/86).
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale si configurano, invece, quando i soci, pur non procedendo a un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale con nuovi conferimenti. Sono dunque importi versati senza obbligo di restituzione per la società, che vengono acquisiti in via definitiva senza vincoli di destinazione, dovendo figurare nel patrimonio netto alla voce A)7 «Altre riserve». L'effettuazione del versamento, qualora formalizzata in un verbale di assemblea ordinaria o attraverso una lettera del socio, non comporta alcuna tassazione ai fini dell'imposta di registro. La posta «versamenti in conto capitale» può essere alimentata anche da rinunce dei soci al rimborso di precedenti finanziamenti. In questi casi, i principi contabili impongono la contabilizzazione direttamente nel patrimonio netto (ed eventualmente a copertura delle perdite ivi collocate) senza invece transito nei proventi del conto economico. L'articolo 22 del Dpr 131/86 stabilisce che se in un atto sottoposto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, intervenuti tra le stesse parti dell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta è dovuta anche sugli atti enunciati. La Corte di Cassazione, richiamando questa norma, ha sancito (sentenza 30 giugno 2010, n. 15585) l'obbligo di tassazione al 3% (quale atto enunciato) di un precedente finanziamento soci (non registrato perché verbale o perché formalizzato per corrispondenza), qualora, in un verbale di assemblea straordinaria (aumento di capitale sociale), lo stesso venga richiamato in sede di rinuncia per la copertura di perdite. Senza entrare nel merito di quanto affermato dalla Cassazione, va sottolineato che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si ha nel frequente caso in cui la rinuncia al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avviene al di fuori di un verbale notarile o comunque non in atti sottoposti alla registrazione per obbligo o volontariamente (ad esempio, in un verbale di assemblea ordinaria o per corrispondenza).
Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2010
Sanzione penale a chi occulta fatture reperibili dai clienti (di IORIO)
Il contribuente risponde del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili se i verificatori non rinvengono alcune fatture, reperite, successivamente, presso i clienti. A chiarirlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 38224 depositata il 28/10/2010. Al titolare di un'impresa meccanica veniva contestato l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, in quanto la Guardia di finanza non aveva rinvenuto alcune fatture, acquisite, invece, presso i clienti. Il Gip assolveva il contribuente ritenendo che il fatto non costituiva reato, atteso che non era possibile stabilire se, il mancato rinvenimento, si riferisse a un'omissione originaria, facendo venir meno tanto l'occultamento quanto la distruzione, o a una sopravvenuta attività di eliminazione invece penalmente rilevante. Ricorreva per Cassazione il pubblico ministero il quale, al contrario, evidenziava che l'omessa conservazione delle scritture contabili era provata e integrava quindi il reato in questione atteso che, nella specie, le fatture erano state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell'impresa. Il delitto previsto dall'articolo 10 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La Corte ha innanzitutto ricordato che per la configurazione di questo delitto, oltre al dolo specifico di evasione, deve verificarsi l'impossibilità di ricostruire il volume di affari o dei redditi. Tale impossibilità è di tipo relativo, cioè deve essere riferita alla situazione interna aziendale, e non assume rilevanza se, in concreto, sia possibile procedere alla ricostruzione mediante elementi e dati raccolti all'esterno e in modo indiretto. Occorre, inoltre, la prova dell'istituzione dei documenti contabili in questione. Nel caso di specie, conclude la sentenza, era stato accertato che le fatture erano state emesse per prestazioni a favore di clienti presso cui poi sono state anche reperite. Da qui la sussistenza del reato. Va evidenziato che il giudice di primo grado aveva dato atto dell'oggettiva impossibilità di ricostruire, nel caso di specie, il volume di affari, e che l'avvenuta acquisizione delle fatture presso i clienti non aveva avuto effetto sanante. La circostanza appare importante, altrimenti potrebbe ipotizzarsi una condotta penale ogni qualvolta non vengano rinvenuti dai verificatori documenti fiscali regolarmente contabilizzati e dichiarati.
Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2010
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