\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 05/05/2008 @ 18:23:07, in Rassegna stampa, linkato 391 volte)

Sanzioni irrogate nei confronti della società - Responsabilità solidale dell'amministratore - Illegittimità (Cass. 10509/2008) DI BRESCIANI

In relazione a violazioni commesse nel vigore dell'art. 12 della L. 7.1.29 n. 4 (abrogato dall'art. 29 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97), l'amministratore di una società non risponde del pagamento di sanzioni irrogate nei confronti della società quale responsabile solidale con l'ente. Se la violazione commessa, infatti, non comporta conseguenze penali, l'infrazione è imputabile alla società, quale soggetto passivo del rapporto tributario, senza possibilità di estensione nei confronti del gestore della stessa (cfr. anche Cass. n. 11808/2002 e n. 17223/2008.

Fonte: ilsole24ore del 5 maggio 2008, p. 33 

 
Di Eduardo (del 06/05/2008 @ 11:49:30, in Rassegna stampa, linkato 361 volte)

GE.RI.CO. 2008 - Abolizione della variabile "Valore aggiunto per addetto" - Effetti DI CRISCIONE

Tra le novità che emergono dall'applicazione di GE.RI.CO. 2008, si segnala, nell'ambito dell'analisi sulla normalità economica, l'abolizione dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto". La Società per gli studi di settore ha verificato che, in tal modo, i contribuenti che, per effetto dell'applicazione di tale valore, risultavano non congrui, a seguito della predetta abolizione, risulteranno, invece, in regola con gli studi di settore. Si ricorda che tale valore: - rimane, in ogni caso, applicabile per gli studi di settore già in vigore per i periodi d'imposta precedenti il 2007; - è stato sostituito, limitatamente agli studi di settore evoluti per il 2007, dall'indicatore di normalità economica "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi". Il nuovo indice "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" rappresenta una funzione che analizza la struttura del Conto Economico dei contribuenti soggetti agli studi e segnala i valori non normali dei costi residuali che non concorrono alla stima dei ricavi.

Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2008, p. 29

 
Di Eduardo (del 06/05/2008 @ 12:09:34, in Rassegna stampa, linkato 352 volte)

Obblighi - Esenzioni relative ai dottori commercialisti ed esperti contabili DI RAZZANTE

Tra gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti si pone quello di adeguata verifica della clientela. I dottori commercialisti ed esperti contabili sono esentati dall'obbligo in questione in relazione all'attività di mera redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi. Relativamente all'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, invece, si ricorda che esso non si applica per le informazioni ricevute da un loro cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso: - dell'esame della "posizione giuridica"; - dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario tributario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2008, p. 37

 
Di Eduardo (del 07/05/2008 @ 19:44:41, in Rassegna stampa, linkato 364 volte)

Processo di ristrutturazione aziendale - Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (ris. Agenzia Entrate 5.5.2008 n. 184) DI PORTALE

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui confluiscano in un unico soggetto passivo più attività precedentemente esercitate da soggetti diversi, è possibile procedere all'applicazione separata dell'IVA, ai sensi dell'art. 36 co. 3 del DPR 633/72. Spetta, inoltre, all'incorporante effettuare la rettifica della detrazione (in aumento o in diminuzione) operata dalla incorporata in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili per i quali non sia decorso il periodo di "tutela fiscale" (pari a 5 anni, ovvero a 10 anni, per gli immobili e le aree fabbricabili). A tal fine, in sede di calcolo della rettifica, occorre tenere conto del diverso pro rata di ciascuna società, assumendo pari a zero la percentuale di detraibilità della società che aveva optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72.

Fonte: ilsole24ore del 7 maggio 2008, p. 32

 
Di Eduardo (del 07/05/2008 @ 19:46:15, in Rassegna stampa, linkato 407 volte)

Stock option - Riacquisto delle azioni da parte di società controllante della società emittente - Perdita dell'agevolazione (circ. Assonime n. 2/2008) DI PARISOTTO

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la cessione delle azioni alla società emittente ovvero al datore di lavoro fa venire meno l'agevolazione prevista dall'art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR, a prescindere dal periodo di possesso da parte del dipendente. In base alla citata disposizione del TUIR, è escluso dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a euro 2.065,83 su base annua. La norma precisa ulteriormente che l'agevolazione viene meno qualora le azioni siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque vengano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione da parte dello stesso dipendente Secondo la risoluzione in commento, che richiama la precedente risoluzione 12.8.2005 n. 118, il termine triennale non opera nel caso di riacquisto da parte dell'emittente ovvero del datore di lavoro, per cui ogni cessione ai suddetti soggetti comporta la tassazione dell'attribuzione come reddito di lavoro dipendente. Tale principio si applica anche se la società con riferimento alla quale erano state assegnate le azioni è stata incorporata ed i dipendenti sono in possesso delle azioni della società incorporante. L'assunto dell'Agenzia delle Entrate è stato criticato dall'Assonime, poiché l'art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR dovrebbe portare a una valenza generale del vincolo triennale, ovvero sia nell'ipotesi di cessione a terzi che di riacquisto da parte dell'emittente e/o datore di lavoro. L'intento antielusivo della norma è sia quello di evitare l'immediata monetizzazione delle azioni ricevute, sia quello di evitare che il prezzo di riacquisto sia superiore al valore di mercato, occultando in tal modo un reddito imponibile. Nella fattispecie in esame, l'ipotesi di riacquisto a prezzi non adeguati non appare riscontrabile, posto che si tratta di partecipazioni quotate il cui valore di mercato impedisce che per tali azioni possa innescarsi un meccanismo di arbitraggio.

Fonte: ilsole24ore del 7 maggio 2008, p. 32

 
Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:30:53, in Rassegna stampa, linkato 317 volte)

Società con sede legale diversa da quella amministrativa - Iniziativa dell'Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO

L'Agenzia delle Entrate ha manifestato l'intento di indagare sulle domiciliazioni fiscali fittizie delle imprese. Ciò sul presupposto che spesso la divaricazione tra sede legale e sede amministrativa (e/o di effettiva direzione aziendale) è sintomo di comportamenti distorsivi tesi a ostacolare il corretto ed efficace esercizio dei controlli dell'Amministrazione finanziaria. Secondo alcuni esponenti delle categorie professionali, tale tesi andrebbe meglio precisata, in quanto non vi è alcuna norma che vieta a uno studio professionale di essere sede legale di una o più società. Pertanto, sarà onere dell'Agenzia distinguere i professionisti che si muovono in un ambito di assoluta legalità dalle situazioni "anomale".

Fonte: ilsole24ore del 10 maggio 2008, p. 25

 
Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:32:42, in Rassegna stampa, linkato 351 volte)

Plusvalenze su partecipazioni e dividendi - Rideterminazione delle percentuali di imponibilità - Presunzioni di distribuzione dei dividendi DI PIAZZA - BONO

A seguito della riduzione dell'aliquota nominale dell'IRES al 27,50%, il DM 2.4.2008, per garantire l'invarianza del prelievo complessivo rispetto al regime previgente, introduce la soglia di imponibilità pari al 49,72% per i dividendi percepiti dai soggetti IRPEF non imprenditori. L'art. 1 co. 2 del DM 2.4.2008 introduce, inoltre, una presunzione secondo cui, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio 2007, i dividendi attribuiti ai soci si considerano prioritariamente formati con utili che hanno scontato l'IRES al 33% e quindi da tassare in capo ai soci per il 40%. Alla luce di tale presunzione, occorrerà considerare le nuove previsioni anche in sede di classificazione fiscale dell'avanzo di fusione e scissione. Pertanto, si dovrebbe procedere: - ad una prioritaria ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta secondo le regole di cui all'art. 172 co. 5 del TUIR; - in caso di avanzo eccedente, ad una ricostituzione delle riserve di capitale di capitale e di utili previsto dal criterio proporzionale dell'art. 172 co. 6 del TUIR; - infine, all'imputazione delle riserve di utili ricostituite con priorità a quelle formate con utili assoggettate ad IRES al 33%.

Fonte: ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 33

 
Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:35:31, in Rassegna stampa, linkato 395 volte)

Novità della L. 244/2007 - Effetti sul bilancio al 31.12.2007 DI GAIANI 

Il bilancio al 31.12.2007 può rappresentare un utile strumento per verificare la posizione reddituale della società in previsione dei vincoli posti alla deduzione degli oneri finanziari da parte della L. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008). Il nuovo regime, infatti, prevede la soglia di deduzione pari al 30% del risultato operativo lordo (ROL), che si calcola aggiungendo gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria alla differenza tra valore e costi della produzione. Gli oneri da confrontare con il citato limite si quantificano al netto di eventuali interessi attivi. Sono sempre esclusi dal test, e risultano sempre deducibili, gli oneri capitalizzati sul costo dei beni ammortizzabili secondo corrette regole contabili, nonché quelli iscritti nelle rimanenze di immobili in costruzione o in ristrutturazione per la vendita. Un elemento non trascurabile nella valutazione del c.d. test del ROL è che l'eventuale superamento della soglia deducibile non genera un aggravio di imposta definitivo. Il nuovo art. 96 del TUIR, infatti, consente di riportare in avanti, senza limiti di tempo e di importo, le eccedenze di interessi rispetto al 30% del ROL. In caso di mancato superamento del predetto "test", si ricorda che l'adozione del regime del consolidato fiscale consente di dedurre l'ammontare indeducibile degli oneri finanziari di una società partecipante in presenza di un ammontare di ROL capiente in altre società del gruppo.

Fonte: ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 31

 
Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:37:12, in Rassegna stampa, linkato 351 volte)

Novità del DLgs. 32/2007 DI VILLA - CORNAGGIA

Il DLgs. 2.2.2007 n. 32, che recepisce la Direttiva n. 51/2003/CE, ha introdotto importanti modifiche alla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. In particolare, il decreto ha previsto che: - la relazione deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta; - l'analisi deve essere coerente con la complessità degli affari della società e deve contenere gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DLgs. 32/2007, la nuova disciplina si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12.4.2007, e cioè: - ai bilanci degli esercizi 2008 e seguenti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare; - ai bilanci degli esercizi 1.7.2007-30.6.2008 e seguenti, per i soggetti che abbiano esercizio sociale che chiuda, ad esempio, al 30.6 di ogni anno.

Fonte: italiaoggi del 13 maggio 2008, p. 28

 
Di Eduardo (del 13/05/2008 @ 12:39:24, in Rassegna stampa, linkato 348 volte)

Recupero dei costi non dedotti nell'esercizio 2006 - Modalità DI GAVELLI

 Per l'esercizio 2007, i costi per le autovetture aziendali o professionali [al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 164 co. 1 lett. a) e b-bis) del TUIR] sono deducibili in misura pari al 40% di tutti i costi sostenuti, ferme restando le limitazioni al costo fiscalmente rilevante. In merito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/2008 ha chiarito che i limiti in parola non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l'ammontare degli ammortamenti stanziabili per l'intera vita utile del bene, ma devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento dei beni. Si ricorda che imprese e professionisti possono inserire in UNICO 2008 la maggiore deducibilità concessa per i costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 3.10.2006, ovvero il 20% dei costi per le auto possedute dalle aziende ed il 5% per le auto utilizzate dai professionisti.

Fonte. ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 23

 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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