Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Requisiti di fallibilità - Novità del DLgs. 169/2007 DI NARDECCHIA
L'art. 1 del RD 267/42 disegna l'area degli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento. Su tale norma è intervenuto dapprima il DLgs. 5/2006, determinando una notevole contrazione dell'area della fallibilità, e, successivamente, il DLgs. 169/2007, che ha potenzialmente ampliato tale area e ha fatto ricadere sul debitore l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti di non fallibilità. Quest'ultima disciplina si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti dopo l'1.1.2008 ed a quelli pendenti alla medesima data, ma non ancora definiti. I dati relativi ai primi mesi di applicazione della nuova disciplina rivelano: - l'aumento delle dichiarazioni di fallimento rispetto al 2007; - la riduzione delle istanze di fallimento depositate. Questo dato contrastante potrebbe essere la conseguenza: - della difficoltà, da parte del mercato, di percepire la portata del secondo intervento legislativo di riforma (DLgs. 169/2007), peraltro non accompagnato da una risonanza mediatica pari al primo intervento di riforma (DLgs. 5/2006); - della mancanza di prassi giurisprudenziali in grado di rendere evidente come al creditore spetti esclusivamente l'onere di provare l'insolvenza del debitore ed il fatto che esso sia un imprenditore commerciale.
Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 1
Prova - Estratto di ruolo - Insufficienza (C.T. Prov. Bari 48/15/08) DI CARNIMEO
La prova della notificazione della cartella non può essere fornita mediante l'esibizione in giudizio del c.d. "estratto di ruolo". Nella fattispecie in oggetto, il contribuente ha impugnato un avviso di pagamento (presumibilmente emanato ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73) sulla base della mancata notifica dell'atto "presupposto", costituito dalla cartella di pagamento. In giudizio, l'Agente della Riscossione ha sostenuto di avere notificato correttamente quest'ultimo atto e, a tal fine, ha prodotto il c.d. "estratto di ruolo", ovvero un riepilogo dei dati relativi a una determinata iscrizione a ruolo, ove sono indicati l'Ente impositore, la sua causale, il numero della cartella e la data di notifica. A confutazione di ciò, i giudici hanno affermato che la prova della notifica deve essere assolta tramite l'esibizione: - dell'avviso di ricevimento, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta; - della relata, nelle altre tipologie di notifica.
Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 5
Termine di presentazione - Proroga al 10.7.2008 - Intervento del Sottosegretario Molgora DI MARRO - MORINA
Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, ha annunciato la proroga al 10.7.2008: - del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine attualmente fissato al 3.6.2008); - del termine per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine attualmente fissato al 25.6.2008). L'eventuale proroga di cui al secondo punto potrebbe rendere necessario altresì il differimento del termine per comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile del Modello 730-4. Resterebbe invece fissata al 3.6.2008 la scadenza per la consegna del 730/2008 ai CAF o agli altri intermediari abilitati da parte dei contribuenti interessati. Si ribadisce che si tratta unicamente di anticipazioni, non ancora ufficializzate.
Fonte: ilsole24ore del 27 maggio 2008, p. 31
Risposte dell'Agenzia delle Entrate alla teleconferenza di Italia Oggi DI LIBURDI
L'Agenzia delle Entrate, in occasione della teleconferenza di Italia Oggi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle società non operative e allo scioglimento agevolato delle stesse. Con riferimento alle società di persone, si osserva innanzitutto che, per la corretta applicazione del richiamo effettuato dall'art. 1 co. 113 della L. 296/2006 (poi riproposto dalla L. 244/2007) all'art. 47 co. 7 del TUIR (che prevede la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione), le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. L'Agenzia delle Entrate chiarisce poi che detti importi non costituiscono reddito per i soci e che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Pertanto, anche nel caso delle società di persone, occorrerà confrontare il valore normale o catastale del bene assegnato al socio e la base imponibile assoggettata a tassazione da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva. Successivamente, il risultato dovrà essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, nel caso in cui emerga un'eccedenza, la stessa dovrà essere tassata come reddito da partecipazione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che il fatto che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi al semplice fine di non dover ricorrere a finanziamenti che potrebbero dare luogo ad interessi passivi indeducibili, non avendo, invece, in prospettiva dei piani di investimento che giustifichino la mancata distribuzione, non costituisce elemento sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione.
Fonte: italia oggi del 27 maggio 2008, p. 35
Diritto camerale relativo al 2008 - Modalità e termini di versamento DI DE STEFANI
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese determinano la base imponibile sulla quale calcolare il diritto annuale per il 2008 facendo riferimento al fatturato realizzato nell'esercizio precedente (2007) ed applicando ad ogni scaglione di fatturato le aliquote stabilite dall'art. 3 del DM 1.2.2008. Il fatturato va calcolato sulla base dei valori indicati nel quadro IQ relativo all'IRAP del Modello UNICO 2008. Secondo quanto precisato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 29.4.2008 n. 3317, occorre considerare la somma dei valori della colonna 1 "Valori contabili" contraddistinti ai righi: - IQ17 e IQ19, per gli enti creditizi e finanziari; - IQ33 e IQ34, per le imprese di assicurazione; - IQ1, IQ5 e IQ17, per le società che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (se l'attività è svolta da una società di persone, occorre considerare i righi IQ1, IQ5, IQ6 del modello IRAP 2008 - Società di persone); - IQ1 e IQ5, per i soggetti diversi dai precedenti (imprese e società industriali, mercantili e di servizi). I righi indicati sono quelli di riferimento anche per i soggetti in regime di contabilità semplificata, i quali, tuttavia, devono considerare i valori riportati nella colonna 4 "Valori IRAP" del quadro IQ del Modello IRAP 2008, in quanto tali soggetti non compilano la colonna 1 "Valori contabili". I contribuenti che compilano più sezioni del quadro IQ o più quadri IQ del Modello IRAP devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ. Si ricorda che, in generale, il termine per il versamento del diritto annuale scade: - il 16.6.2008, senza alcuna maggiorazione; - il 16.7.2008, applicando una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Fonte: ilsole24ore del 30 maggio 2008, p. 31
Modelli UNICO 2008, 770/2008 Semplificato e 730/2008 - Proroga dei termini di presentazione (comunicato Min. Economia e Finanze 29.5.2008) DI CRISCIONE
Nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Claudio Siciliotti, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, ha comunicato la volontà del Governo di stabilire una proroga degli adempimenti fiscali di prossima scadenza. In particolare, è stata ufficializzata la proroga: - al 10.7.2008 del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine originariamente fissato al 3.6.2008) e per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine originariamente fissato al 25.6.2008); - al 30.9.2008 dei termini di presentazione del Modello UNICO 2008 originariamente in scadenza al 31.7.2008. Inoltre, nel corso dell'incontro è emersa la volontà di intervenire sulla normativa a regime al fine di definire "un quadro di scadenze che sia coerente rispetto alle tempistiche che intercorrono tra il rilascio della modulistica e dei software e i termini di effettuazione degli adempimenti".
Fonte: ilsole24ore del 30 maggio 2008, p. 29
Società di persone commerciali e imprese individuali in contabilità ordinaria - Opzione per la determinazione del valore della produzione in base al bilancio - Proroga del termine al 31.10.2008 (comunicato stampa Agenzia Entrate 29.5.2008) DI MORINA
L'Agenzia delle Entrate annuncia la pubblicazione di un provvedimento che dispone la proroga al 31.10.2008 del termine entro cui le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, purché in contabilità ordinaria, possono optare per il calcolo del valore della produzione netta in base alle risultanze del bilancio. Come si legge nel comunicato, la scadenza - originarimente fissata al 31.5.2008 - è stata rinviata per agevolare l'esercizio dell'opzione da parte di coloro che intendono procedere alla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate dalle nuove norme. L'opzione: - deve essere comunicata con il Modello approvato con il provvedimento 31.3.2008; - è irrevocabile per tre periodi d'imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.
Fonte: ilsole24ore del 30 maggio 2008, p. 29
Proroga dei termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni e modalità di accesso ai crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate e progetti di ricerca e sviluppo - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.5.2008 DI CRISCIONE - MAGLIONE
La versione definitiva del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30.5.2008 conferma la proroga: - al 10.7.2008 del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine originariamente fissato al 3.6.2008) e per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine originariamente fissato al 25.6.2008); - al 30.9.2008 dei termini di presentazione del Modello UNICO 2008 originariamente in scadenza al 31.7.2008. Le nuove norme sulle modalità di accesso alle agevolazioni fiscali (che prevedono, in particolare, la presentazione, in via telematica, di un formulario di "prenotazione") riguarderanno, contrariamente a quanto in precedenza ritenuto, esclusivamente il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (ex art. 1 co. 271-279 della L. 296/2006), con esclusione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (ex art. 1 co. 280-284 della L. 296/2006).
Fonte: ilsole24ore del 4 giugno 2008, p. 31
Individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione - Simulatore di calcolo DI SACRESTANO
Sul sito Internet di Equitalia (www.equitaliaonline.it) è stato reso disponibile il simulatore di calcolo utile ai fini della determinazione delle rate in cui è possibile pagare le somme iscritte a ruolo. Con comunicato stampa del 3.6.2008, Equitalia ha specificato che, allo stato attuale, il servizio è attivo solo per le persone fisiche, e che, a breve, lo sarà anche per le persone giuridiche. Rimangono dubbi sull'opportunità dei criteri dettati da Equitalia per la concessione del differimento. I parametri utilizzati per la concessione della dilazione fanno riferimento alle risultanze della dichiarazione ISEE, che, quantomeno nella normalità dei casi, rappresentano in maniera verosimile la capacità reddituale dei contribuenti. Tuttavia, vi sono ipotesi in cui l'Isee (Indicatore di simulazione economica) si profila inidoneo a raffigurare in maniera veritiera la capacità reddituale del contribuente come, ad esempio, accade nei confronti di una persona fisica, sposata senza figli e titolare di redditi modesti, che risulti locataria di più immobili ricevuti per eredità. In queste ipotesi, Equitalia specifica che è sempre possibile far valere situazioni che, sebbene non emergano dal calcolo, possono indurre l'Agente della Riscossione a concedere ugualmente la dilazione. Per contro, non viene presa in considerazione l'ipotesi in cui le situazioni di "temporanea difficoltà" sopravvengano dopo l'accordo sulla rateazione. Secondo l'Autore, sarebbe opportuna l'introduzione della possibilità di rivedere il piano di ammortamento.
Fonte: ilsole24ore del 4 giugno 2008, p. 35
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio e cessioni di beni con posa in opera e appalti per l'esecuzione di opere complesse (ris. Agenzia Entrate 16.6.2008 n. 245 e n. 246) DI PORTALE
L'Agenzia delle Entrate, con le ris. 16.6.2008 n. 245 e 246, interviene nuovamente in merito all'applicazione del regime del reverse charge. L'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 ha esteso il regime dell'inversione contabile a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La circ. 29.12.2006 n. 37 ha precisato che sia l'appaltatore che il subappaltatore devono operare in un settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (ora sezione F della tabella ATECO 2007). La medesima circolare ha inoltre specificato che il contratto per l'erogazione delle prestazioni di servizi edili cui si applica il reverse charge può avere la struttura dell'appalto oppure della prestazione d'opera, mentre non può consistere nella fornitura di beni con posa in opera. La ris. Agenzia Entrate 16.6.2008 n. 245 chiarisce che il meccanismo del reverse charge può essere applicato solo nel caso di prestazioni relative a beni immobili e che l'applicazione di tale meccanismo non può essere estesa alle prestazioni che riguardano navi o piattaforme galleggianti, dal momento che in tal caso l'attività non è riconducibile al settore edile. La risoluzione in argomento precisa, inoltre, che i subappalti relativi a estintori, manichette e maschere possono fruire del reverse charge solo nel caso in cui tali oggetti facciano parte di un complesso installato su un immobile e la manutenzione riguardi l'intero complesso. Con la ris. 16.6.2008 n. 246, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, invece, che non è applicabile il reverse charge sull'attività di posa in opera dei materiali prodotti, poichè tale prestazione riveste natura accessoria, anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto. Il reverse charge sarà applicabile solo nel caso in cui la prestazione vada oltre la posa in opera, rientrando tra le prestazioni relative al settore edile e siano presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 17 del DPR 633/72 per l'applicazione di tale meccanismo.
Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 31
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