Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Nuovi criteri di deducibilità - Effetti ai fini della compilazione del Modello UNICO 2010 di GAIANI
Le istruzioni al Modello UNICO 2010 recepiscono il nuovo regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande. Si ricorda, infatti, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (anno 2009, per i soggetti "solari"), la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo di tali oneri è comunque limitata al 75% del relativo ammontare. In capo agli esercenti arti e professioni, tali spese sono comunque deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. La limitazione della deducibilità del costo al 75% non opera in ogni caso con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deducibili ai sensi dell'art. 95 co. 3 del TUIR. Con specifico riferimento al Modello UNICO 2010 SC, occorre indicare, tra le variazioni in aumento: - nel rigo RF24, colonna 2, il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio; - nel rigo RF24, colonna 1, il totale delle spese di vitto e alloggio per le quali la deducibilità dal reddito d'impresa è limitata al 75% del relativo ammontare (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR). I suddetti importi confluiscono poi all'interno della colonna 3 del medesimo rigo RF24, unitamente alle altre spese pluriennali indeducibili in tutto o in parte. La quota deducibile delle spese di vitto e alloggio e di quelle di rappresentanza è invece indicata, quale variazione in diminuzione, in un apposito rigo del quadro RF. In particolare, nel Modello UNICO 2010 SC, occorre riportare: - nel rigo RF43, colonna 1, l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza; - nel rigo RF43, colonna 4, l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (da indicare anche in colonna 2), comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nonché l'ammontare delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute con finalità di rappresentanza, deducibili nel limite del 75% del loro importo (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR).
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2010, p. 33
Collegio sindacale facoltativo ed obbligatorio - Potere di denuncia di gravi irregolarità - Esclusione (Cass. 13.1.2010 n. 403) di NEGRI
I sindaci di una srl non hanno il potere di denuncia di gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c., sia nel caso di nomina facoltativa che in quello di nomina obbligatoria. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale risulti facoltativa, tale conclusione trova fondamento sia nel dato letterale, non essendo l'art. 2409 c.c. in alcun modo richiamato nella disciplina delle srl, sia nella relazione illustrativa del DLgs. 6/2003, dove si afferma la superfluità e contraddittorietà con il sistema delle srl della previsione di forme di intervento del giudice. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, invece, tale potere potrebbe giustificarsi in ragione del rinvio che, in tali casi, l'ultimo comma dell'art. 2477 c.c. opera alle disposizioni dettate in tema di spa (e, quindi, anche al potere di denuncia di gravi irregolarità). Questa conclusione, tuttavia, non appare condivisibile per il fatto che il giudizio di superfluità e di contraddittorietà del ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c., formulato nella relazione ministeriale, è ancorato al chiaro intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci. Intento che trova riscontro nella disciplina dettata a tal fine, ed in particolare: - nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l'andamento degli affari sociali; - nel loro diritto di procedere all'ispezione dei libri sociali e dei documenti; - nella riconosciuta legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità; - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari; - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni; - nell'attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili che su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.
Fonte: ilsole24ore del 10 febbraio 2010, p. 29
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto - Novità del DLgs. 18/2010 DI RICCA
Dal 20.2.2010, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010, l'individuazione della territorialità dei noleggi e leasing di mezzi di trasporto dipende dal luogo di utilizzo del mezzo in due casi: - indipendentemente dallo status del committente (soggetto passivo o meno), se il contratto è "a breve termine", cioè di durata non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti; - se il committente è un privato e il contratto non è "a breve termine". Nello specifico: - in base all'art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a breve termine", si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il mezzo è messo a disposizione in Italia, salvo che sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla UE, ma è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-sexies co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un privato, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il prestatore è stabilito in Italia, salvo che il mezzo sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il prestatore è extracomunitario, ma il mezzo è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un soggetto passivo, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il committente è stabilito in Italia, indipendentemente dal luogo di utilizzo del mezzo.
Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 25
Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti dell'associazione o della società - Indicazione nel modello UNICO DI LIBURDI
Il principio di compensazione, in capo all'ente collettivo, delle ritenute IRPEF riattribuite dai soci (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 56) opera mediante la doppia indicazione dei relativi importi nei quadri RX, nell'introdotto rigo RX19, e RK del modello di dichiarazione UNICO SP 2010. Resta ancora da chiarire se la libertà di scelta riconosciuta al socio circa l'ammontare di ritenute da restituire al soggetto partecipato comporti anche la possibilità, per il socio stesso, di restituzione integrale di quanto attribuito con conseguente versamento personale del debito d'imposta, nel caso in cui il singolo associato abbia subito anche ritenute a titolo personale.
Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 35
Criteri di valutazione civilistici e fiscali DI GAIANI
Nella chiusura dei bilanci al 31.12.2009, occorre prestare particolare attenzione, stante l'attuale crisi economico-finanziaria, alla quantificazione delle rimanenze di magazzino. Gli aspetti maggiormente problematici attengono: - all'imputazione delle spese generali di produzione; - alla svalutazione delle rimanenze. Quanto al primo punto, secondo il documento OIC n. 13 (§ D.III.g), le spese generali di produzione sono generalmente distribuite sui prodotti usando percentuali prefissate basate su un volume previsto di spese in relazione ad un livello normale di produzione. A tal fine, va tenuta presente la capacità produttiva normale degli impianti, cioè la potenzialità dell'impianto a produrre con ragionevoli livelli di efficienza, anche qualora, a causa di crisi di settore o interventi di ristrutturazione, i livelli di attività siano inferiori a quelli normali. Devono, quindi, essere esclusi tutti quei costi anomali, come quelli relativi a impianti e macchinari inattivi, scioperi, ecc. (documento OIC n. 13, § D.III.g). In merito al secondo punto, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c., le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Pertanto, qualora, come è probabile nell'attuale contesto di mercato, il valore di mercato sia inferiore al costo di acquisto/produzione, occorre procedere ad una svalutazione. Tale svalutazione assume rilevanza fiscale solo nei limiti del valore normale rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio ex art. 92 del TUIR.
Fonte: ilsole24ore del 2 marzo 2010 p. 37
Quadri RE e RF - Principali novità DI RANOCCHI
Il Modello UNICO 2010 SP contiene alcune novità rispetto al modello dello scorso anno. In particolare, per quanto concerne il quadro RE deve essere indicato: - l'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA (rigo RE5, colonna 1); - un dettaglio informativo relativo alla voce di costi sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e simili (rigo RE17, colonne 1 e 2). Relativamente al quadro RF, invece, le novità normative per la determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta 2009 pongono alcuni dubbi che derivano dalle recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che devono essere indicati: - nel rigo RF15, gli interessi passivi per la parte di essi indeducibile, come nel caso degli interessi moratori non pagati (deducibili per cassa) o quelli derivanti da liquidazione trimestrale dell'IVA (comunque indeducibili); - nei righi RF 22 e RF36 rispettivamente le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla società di persone nel 2009, che, si ricorda, sono deducibili al 75%; - nel rigo R22, colonna 1, le spese di rappresentanza imputate a Conto Economico per poi determinare la quota deducibile di esse tramite indicazione tra le variazioni in diminuzione al rigo RF36; - nel rigo RF42 l'importo della variazione in diminuzione pari al 50,28% della plusvalenza nel caso in cui una società di persone abbia ceduto nel 2009 una partecipazione PEX che è stata imputata interamente a Conto Economico.
Fonte: ilsole24ore del 1 marzo 2010 p. 3
Assemblea - Esercizio del diritto di voto - Convocazione - Novità del DLgs. 27/2010 DI BUSANI
E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 5.3.2010 n. 53, il DLgs. 27.1.2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: - legittimazione alla partecipazione all'assemblea in capo a coloro che risultano essere soci al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (c.d. record date); - possibilità, previa specifica indicazione statutaria, di esprimere il voto con strumenti elettronici; - riconoscimento del diritto dei soci di iscrivere argomenti all'ordine del giorno, a condizione che ciascuna richiesta sia accompagnata da motivazione e proposta di delibera; - possibilità, tramite indicazione statutaria in tal senso, di riconoscere un dividendo maggiorato fino al 10% per i titoli di cui l'azionista mantenga la proprietà per almeno un anno. La nuova disciplina trova applicazione a partire dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 31
Abuso del diritto - Rassegna della giurisprudenza della Cassazione DI DEOTTO
Il ricorso al c.d. "abuso del diritto" sta diventando sempre più frequente, sia nella prassi accertativa dell'Amministrazione finanziaria, sia nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Il menzionato concetto trae fondamento da alcune pronunce della Corte di Giustizia, che, limitatamente al campo fiscale, sono riferibili a tributi armonizzati, quali l'imposta sul valore aggiunto. In ambito nazionale, gli accertamenti antielusivi sono circoscritti alle fattispecie elencate dall'art. 37-bis del DPR 600/73, ove, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento è subordinata al rispetto di parecchie garanzie procedurali. Ad avviso dell'Autore, per le ragioni sopra esposte, l'utilizzo del c.d. "abuso del diritto" è censurabile, ove riferito a tributi non armonizzati e a fattispecie diverse da quelle di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 25
Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Cause ed effetti del rinvio DI DE ANGELIS
Ai fini dell'approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nello Statuto è possibile prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (art. 2364 co. 2 c.c.). In merito, si osserva che: - il rinvio deve essere giustificato da particolari necessità connesse alla struttura e all'oggetto della società, o, secondo parte della dottrina, anche da esigenze contingenti (ad esempio, in caso di dimissione degli amministratori in prossimità dell'approvazione del bilancio); - il consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare e motivare il rinvio. Le suddette motivazioni devono essere avallate dai sindaci (se presenti) e riportate nella futura relazione sulla gestione (in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o di società con organo amministrativo monocratico, è opportuno inserire le motivazioni del rinvio nella Nota integrativa); - la mancata motivazione del rinvio della convocazione incide sulla responsabilità degli amministratori, qualora sia fonte di danno per la società o per i soci.
Fonte: italiaoggi del 8 marzo 2010 p. 14 - 15
Principali novità DI MENEGHETTI - RANOCCHI
Tra le principali novità presenti nel modello UNICO 2010 SP, si segnalano le seguenti: - con riferimento alla "Tremonti-ter" (art. 5 co. 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), è stato introdotto il rigo RS23, dove indicare l'ammontare degli investimenti agevolati e l'ammontare della detassazione, mentre la variazione in diminuzione trova collocazione al rigo RF47 (RG22 nel caso di contabilità semplificata); - il "bonus capitalizzazioni" di cui all'art. 5 co. 3-ter del DL 78/2009 deve essere indicato nel rigo RS41, colonna 1; - la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite Modello F24, il credito IRPEF derivante dall'ammontare delle ritenute residue restituite dai soci o associati alla società o associazione deve essere indicata negli appositi prospetti contenuti nel quadro RK e nel quadro RX; - per le società di persone che hanno eseguito nel 2008 la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), nel quadro RV del Modello UNICO 2010, dedicato alle divergenze tra valori civilistici e fiscali, dovrà essere indicato, mediante i nuovi "codici causa", il motivo del disallineamento; - nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, nel rigo RN10 devono essere indicate le riserve ante trasformazione attribuite ai soci in caso di passaggio al regime di contabilità semplificata.
Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010 p. 2 - 3
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