Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 26/01/2010 @ 10:15:34, in Rassegna stampa, linkato 755 volte)

SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI - DISCIPLINA DALL'1.1.2010 di DEOTTO 

In capo agli esercenti arti e professioni, la possibilità di dedurre ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati e i contratti stipulati nel triennio 2007 - 2009. Tale circostanza comporta alcune conseguenze anche con riferimento al trattamento delle spese di manutenzione, relative ai medesimi immobili, sostenute dall'1.1.2010. Ad avviso dell'Autore, qualora le spese rivestano natura non incrementativa, risultano comunque deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta, con la deducibilità dell'eventuale eccedenza in quo­te costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (art. 54 co. 2 del TUIR). Invece, per le spese di natura incrementativa sostenute a partire dall'1.1.2010, occorrerebbe distinguere tra: - quelle relative ad immobili acquistati nel triennio 2007-2009: continuano a essere portate a incremento del costo del bene e conseguentemente ammortizzate; - quelle relative ad immobili acquistati dal 15.6.90 fino al 31.12.2006 oppure a partire dall'1.1.2010: sarebbero deducibili per cassa. Alle spese incrementative sostenute dall'1.1.2010, con riferimento agli immobili di cui al secondo punto, l'Autore non considera quindi applicabili le precisazioni rese dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 18.6.2008 n. 47, § 3.1, e nella ris. 8.4.2009 n. 99. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, per i beni acquistati fino al 31.12.2006 (nulla è chiarito riguardo agli acquisti intervenuti dall'1.1.2010), resterebbe comunque applicabile la disciplina dettata dal previgente art. 54 co. 2 del TUIR, in base al quale "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi". Atteso che si tratta comunque di oneri relativi a immobili per i quali non sono deducibili quote di ammortamento, in tale ipotesi potrebbero però risultare applicabili i chiarimenti forniti dalla circ. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 12.5.2008 n. 1/IR (§ 3). Secondo tale documento, alle spese in esame dovrebbe essere esteso il trattamento fiscale previsto per le spese di natura non incrementativa. Si tratta infatti di oneri di natura oggettivamente incrementativa, ma che non possono essere portati a incremento del costo del bene in quanto quest'ultimo non è fiscalmente riconosciuto.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010, p. 30 

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Di Dr E. D Amico (del 01/02/2010 @ 10:58:52, in Rassegna stampa, linkato 536 volte)

Nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di VITALI - ROSCINI

Il DLgs. 3.11.2008 n. 173 ha previsto l'aumento dei limiti degli attivi e dei ricavi ai fini: - della redazione del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e della nomina del collegio sindacale nelle SRL (art. 2477 c.c.); - della redazione del bilancio consolidato (art. 27 del DLgs. 9.4.91 n. 127). Per quanto sopra, le società di capitali non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. I nuovi limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, esse troveranno applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2009.

Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 2

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Di Dr E. D Amico (del 01/02/2010 @ 11:02:03, in Rassegna stampa, linkato 503 volte)

DEDUCIBILITA' DEL 10% DELL'IRAP DALL'IMPONIBILE IRPEF/IRES di GAIANI

Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (al pari di ogni altro rimborso di imposte corrisposte in eccesso) determina, sotto il profilo contabile, una sopravvenienza attiva da rilevare tra i proventi straordinari (voce E.20 del Conto Economico). La contropartita di tale componente positivo di reddito è rappresentata, di regola, dalla voce "C.II.4-bis Crediti tributari" dell'attivo di Stato Patrimoniale. L'esercizio in cui procedere alla contabilizzazione della suddetta sopravvenienza attiva deve essere individuato in relazione ai principi civilistici della competenza e della prudenza (art. 2423-bis c.c.). In ogni caso, la sopravvenienza attiva rilevata in bilancio risulta non imponibile nella determinazione del reddito d'impresa, in quanto generata dal venir meno di oneri non dedotti (IRPEF/IRES).

Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 3

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Di Dr E. D Amico (del 11/02/2010 @ 18:06:18, in Rassegna stampa, linkato 917 volte)

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Nuovi criteri di deducibilità - Effetti ai fini della compilazione del Modello UNICO 2010 di GAIANI

Le istruzioni al Modello UNICO 2010 recepiscono il nuovo regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande. Si ricorda, infatti, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (anno 2009, per i soggetti "solari"), la deducibilità dal reddito d'impre­sa e di lavoro autonomo di tali oneri è comunque limitata al 75% del relativo ammontare. In capo agli esercenti arti e professioni, tali spese sono comunque deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. La limitazione della deducibilità del costo al 75% non opera in ogni caso con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deducibili ai sensi dell'art. 95 co. 3 del TUIR. Con specifico riferimento al Modello UNICO 2010 SC, occorre indicare, tra le variazioni in aumento: - nel rigo RF24, colonna 2, il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio; - nel rigo RF24, colonna 1, il totale delle spese di vitto e alloggio per le quali la deducibilità dal reddito d'impresa è limitata al 75% del relativo ammontare (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR). I suddetti importi confluiscono poi all'interno della colonna 3 del medesimo rigo RF24, unitamente alle altre spe­se plurien­nali indeducibili in tutto o in parte. La quota deducibile delle spese di vitto e alloggio e di quelle di rappresentanza è invece indicata, quale variazione in diminuzione, in un apposito rigo del quadro RF. In particolare, nel Modello UNICO 2010 SC, occorre riportare: - nel rigo RF43, colonna 1, l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza; - nel rigo RF43, colonna 4, l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (da indicare anche in colonna 2), comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nonché l'ammontare delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute con finalità di rappresentanza, deducibili nel limite del 75% del loro importo (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR).

Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2010, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 11/02/2010 @ 18:08:46, in Rassegna stampa, linkato 773 volte)

Collegio sindacale facoltativo ed obbligatorio - Potere di denuncia di gravi irregolarità - Esclusione (Cass. 13.1.2010 n. 403) di NEGRI

I sindaci di una srl non hanno il potere di denuncia di gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c., sia nel caso di nomina facoltativa che in quello di nomina obbligatoria. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale risulti facoltativa, tale conclusione trova fondamento sia nel dato letterale, non essendo l'art. 2409 c.c. in alcun modo richiamato nella disciplina delle srl, sia nella relazione illustrativa del DLgs. 6/2003, dove si afferma la superfluità e contraddittorietà con il sistema delle srl della previsione di forme di intervento del giudice. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, invece, tale potere potrebbe giustificarsi in ragione del rinvio che, in tali casi, l'ultimo comma dell'art. 2477 c.c. opera alle disposizioni dettate in tema di spa (e, quindi, anche al potere di denuncia di gravi irregolarità). Questa conclusione, tuttavia, non appare condivisibile per il fatto che il giudizio di superfluità e di contraddittorietà del ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c., formulato nella relazione ministeriale, è ancorato al chiaro intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci. Intento che trova riscontro nella disciplina dettata a tal fine, ed in particolare: - nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l'andamento degli affari sociali; - nel loro diritto di procedere all'ispezione dei libri sociali e dei documenti; - nella riconosciuta legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità; - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari; - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni; - nell'attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili che su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.

Fonte: ilsole24ore del 10 febbraio 2010, p. 29

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IVA
Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:50:36, in Rassegna stampa, linkato 337 volte)

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto - Novità del DLgs. 18/2010 DI RICCA

Dal 20.2.2010, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010, l'individuazione della territorialità dei noleggi e leasing di mezzi di trasporto dipende dal luogo di utilizzo del mezzo in due casi: - indipendentemente dallo status del committente (soggetto passivo o meno), se il contratto è "a breve termine", cioè di durata non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti; - se il committente è un privato e il contratto non è "a breve termine". Nello specifico: - in base all'art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a breve termine", si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il mezzo è messo a disposizione in Italia, salvo che sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla UE, ma è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-sexies co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un privato, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il prestatore è stabilito in Italia, salvo che il mezzo sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il prestatore è extracomunitario, ma il mezzo è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un soggetto passivo, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il committente è stabilito in Italia, indipendentemente dal luogo di utilizzo del mezzo.

Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 25

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Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:52:35, in Rassegna stampa, linkato 469 volte)

Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti dell'associazione o della società - Indicazione nel modello UNICO DI LIBURDI

Il principio di compensazione, in capo all'ente collettivo, delle ritenute IRPEF riattribuite dai soci (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 56) opera mediante la doppia indicazione dei relativi importi nei quadri RX, nell'introdotto rigo RX19, e RK del modello di dichiarazione UNICO SP 2010. Resta ancora da chiarire se la libertà di scelta riconosciuta al socio circa l'ammontare di ritenute da restituire al soggetto partecipato comporti anche la possibilità, per il socio stesso, di restituzione integrale di quanto attribuito con conseguente versamento personale del debito d'imposta, nel caso in cui il singolo associato abbia subito anche ritenute a titolo personale.

Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:53:59, in Rassegna stampa, linkato 394 volte)

Criteri di valutazione civilistici e fiscali DI GAIANI

Nella chiusura dei bilanci al 31.12.2009, occorre prestare particolare attenzione, stante l'attuale crisi economico-finanziaria, alla quantificazione delle rimanenze di magazzino. Gli aspetti maggiormente problematici attengono: - all'imputazione delle spese generali di produzione; - alla svalutazione delle rimanenze. Quanto al primo punto, secondo il documento OIC n. 13 (§ D.III.g), le spese generali di produzione sono generalmente distribuite sui prodotti usando percentuali prefissate basate su un volume previsto di spese in relazione ad un livello normale di produzione. A tal fine, va tenuta presente la capacità produttiva normale degli impianti, cioè la potenzialità dell'impianto a produrre con ragionevoli livelli di efficienza, anche qualora, a causa di crisi di settore o interventi di ristrutturazione, i livelli di attività siano inferiori a quelli normali. Devono, quindi, essere esclusi tutti quei costi anomali, come quelli relativi a impianti e macchinari inattivi, scioperi, ecc. (documento OIC n. 13, § D.III.g). In merito al secondo punto, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c., le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Pertanto, qualora, come è probabile nell'attuale contesto di mercato, il valore di mercato sia inferiore al costo di acquisto/produzione, occorre procedere ad una svalutazione. Tale svalutazione assume rilevanza fiscale solo nei limiti del valore normale rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio ex art. 92 del TUIR.

Fonte: ilsole24ore del 2 marzo 2010 p. 37

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Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:58:12, in Rassegna stampa, linkato 377 volte)

Quadri RE e RF - Principali novità DI RANOCCHI

Il Modello UNICO 2010 SP contiene alcune novità rispetto al modello dello scorso anno. In particolare, per quanto concerne il quadro RE deve essere indicato: - l'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA (rigo RE5, colonna 1); - un dettaglio informativo relativo alla voce di costi sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e simili (rigo RE17, colonne 1 e 2). Relativamente al quadro RF, invece, le novità normative per la determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta 2009 pongono alcuni dubbi che derivano dalle recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che devono essere indicati: - nel rigo RF15, gli interessi passivi per la parte di essi indeducibile, come nel caso degli interessi moratori non pagati (deducibili per cassa) o quelli derivanti da liquidazione trimestrale dell'IVA (comunque indeducibili); - nei righi RF 22 e RF36 rispettivamente le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla società di persone nel 2009, che, si ricorda, sono deducibili al 75%; - nel rigo R22, colonna 1, le spese di rappresentanza imputate a Conto Economico per poi determinare la quota deducibile di esse tramite indicazione tra le variazioni in diminuzione al rigo RF36; - nel rigo RF42 l'importo della variazione in diminuzione pari al 50,28% della plusvalenza nel caso in cui una società di persone abbia ceduto nel 2009 una partecipazione PEX che è stata imputata interamente a Conto Economico.

Fonte: ilsole24ore del 1 marzo 2010 p. 3

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Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 09:49:01, in Rassegna stampa, linkato 459 volte)

Assemblea - Esercizio del diritto di voto - Convocazione - Novità del DLgs. 27/2010 DI BUSANI

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 5.3.2010 n. 53, il DLgs. 27.1.2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: - legittimazione alla partecipazione all'assemblea in capo a coloro che risultano essere soci al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (c.d. record date); - possibilità, previa specifica indicazione statutaria, di esprimere il voto con strumenti elettronici; - riconoscimento del diritto dei soci di iscrivere argomenti all'ordine del giorno, a condizione che ciascuna richiesta sia accompagnata da motivazione e proposta di delibera; - possibilità, tramite indicazione statutaria in tal senso, di riconoscere un dividendo maggiorato fino al 10% per i titoli di cui l'azionista mantenga la proprietà per almeno un anno. La nuova disciplina trova applicazione a partire dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 31

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