\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Giancarlo (del 10/09/2007 @ 10:14:42, in Rassegna stampa, linkato 542 volte)

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DI UNICO 2007 AL 01.10.2007     (di Morina)

Il DPCM 10.7.2007 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2007 n. 209) recepisce normativamente l'ulteriore proroga dei termini di presentazione e trasmissione telematica dei modelli UNICO, annunciata dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'1.8.2007.
In particolare, vengono unificati all'1.10.2007 i termini per la trasmissione telematica delle seguenti dichiarazioni:
- modelli UNICO 2007 SC ed ENC dei soggetti IRES per i quali il termine "ordinario" di presentazione scade tra l'1.5.2007 e il 30.9.2007;
- modelli UNICO 2007 SP delle società di persone e soggetti equiparati, per i quali il termine "ordinario" di presentazione scade entro il 30.9.2007;
- modelli UNICO 2007 PF dei professionisti, degli imprenditori individuali, dei titolari di redditi da partecipazione (in società di persone, in associazioni professionali e in srl "trasparenti", ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR) e dei produttori agricoli titolari di reddito agrario.

Fonte: Sole24ore, 09.09.2007, pag. 21

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO (COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE 10.09.2007) di MORINA

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 10.9.2007, ha annunciato la sospensione del termine, fissato al 25.9.2007 da un comunicato stampa del 30.4.2007, per il primo invio on line dei corrispettivi percepiti dai soggetti, non tenuti all'emissione della fattura, diversi dai contribuenti minimi in regime di franchigia (di cui all'art. 32-bis del DPR 633/72).
La sospensione è stata disposta in attesa che venga definito il regolamento necessario per disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla loro trasmissione in via telematica.
Resta, inoltre, ferma la possibilità, per le imprese della grande distribuzione, di avvalersi della facoltà di trasmettere telematicamente i corrisperttivi all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate nel provvedimento dell'8.7.2005, attuativo dell'art. 1 co. 429-431 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005

Fonte: ilsole24ore del giorno 11 settembre 2007, p. 31

 
Di Giancarlo (del 13/09/2007 @ 12:05:23, in Rassegna stampa, linkato 860 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Applicazione al settore edile (circ. Assonime 11.9.2007 n. 50)

Assonime, con la circolare in oggetto, commenta le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 3.8.2007 n. 205 e 10.8.2007 n. 220, in tema di "reverse charge" nel settore edile. Ad avviso dell'Associazione: - in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, è corretta l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il sistema dell'inversione contabile, di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, presuppone che il prestatore, in caso di noleggio di attrezzature, non esegua il servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente (c.d. "nolo a freddo"), ma in virtù di un rapporto di subappalto, caratterizzato da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione e dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi (c.d. "nolo a caldo"); - nell'ipotesi di fornitura con posa in opera di pareti e controsoffitti in cartongesso, occorre, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, fare riferimento alla volontà contrattuale per stabilire la prevalenza dell'obbligazione di dare o quella di fare, posto che il reverse charge è precluso qualora il contratto sia qualificabile come cessione con posa in opera.

Fonte: Sole24ore, pag.35, del 13/09/2007 

 
Di Giancarlo (del 14/09/2007 @ 11:14:16, in Rassegna stampa, linkato 446 volte)

Istanza forfetaria di rimborso - Modalità di compilazione e termini di presentazione (circ. Assonime 13.9.2007 n. 51)  di Gaiani

Assonime, con la circolare in oggetto, ha illustrato sia la procedura di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, sia, per gli stessi beni, il nuovo regime di detrazione in vigore dal 27.6.2007 (data di pubblicazione nella GUCE della decisione del Consiglio UE 18.6.2007 che ha autorizzato l'Italia a predeterminare l'IVA detraibile nella misura del 40%). A proposito delle rivendite delle autovetture per le quali l'IVA "a monte" sia stata detratta nei limiti ridotti del 10% o del 15%, l'Associazione è dell'avviso che l'applicazione dell'IVA sull'intero prezzo di cessione, prevista dalle istruzioni del modello per la richiesta del rimborso, abbia una valenza limitata alle vendite effettuate fino al 13.9.2006; per quelle successive, invece, dovrebbero applicarsi i principi generali, sanciti anche dalla giurisprudenza comunitaria, che prevedono la riduzione della base imponibile in misura corrispondente alla detrazione operata all'atto dell'acquisto. In ordine, poi, al nuovo regime di detrazione, vigente dal 27.6.2007, l'Associazione ritiene che la detrazione ridotta del 40% non si applichi alle autovetture utilizzate esclusivamente nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, la cui imposta dovrebbe, quindi, essere interamente recuperabile; analogo diritto dovrebbe valere anche per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un canone assoggettato ad IVA.

Fonte: Sole24ore, pag. 29, 14/09/2007

 
Di Giancarlo (del 17/09/2007 @ 09:39:29, in Rassegna stampa, linkato 495 volte)

Riforma dell'IRES e dell'IRAP - Misure allo studio del Governo di Padula, Rizzardi, Mayr

Il progetto di riforma dell'IRES allo studio del Governo prevede un sistema simile a quello approvato in Germania nel luglio scorso. In particolare, i tecnici del Ministero stanno elaborando una riforma che prevede: - l'estensione a tutte le società di persone e alle ditte individuali di una tassazione in misura proporzionale e non più progressiva; - l'abbattimento di cinque punti percentuali dell'aliquota nominale dell'imposta, che sarà compensato da una rimodulazione degli incentivi fiscali e finanziari; - una parziale indeducibilità degli interessi passivi, con una modifica della "thin capitalization rule" e la reintroduzione della Dual Income Tax; - per le partite IVA con ricavi fino a 30.000,00 euro, l'introduzione di un regime forfetario che le escluderà da qualsiasi adempimento tributario. La riforma della tassazione delle imprese comprenderà, presumibilmente, anche l'IRAP.

Fonte: Sole24ore, pag. 37 del 17/09/2007
 
Istanza forfetaria di rimborso - Proroga del termine di presentazione - Proposte allo studio del Governo di CRISCIONE

Il Governo, attraverso un provvedimento in fase di predisposizione, ha deciso di rinviare il termine, attualmente fissato al 20.9.2007, entro il quale i soggetti passivi possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali.
Si ricorda che l'istanza in oggetto deve essere redatta avvalendosi del modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2007, tenendo eventualmente conto delle semplificazioni previste, a livello interpretativo, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16.5.2007 n. 28.

Fonte: ilsole24ore, del 16 settembre 2007, p. 21

 
Di Francesco (del 18/09/2007 @ 10:06:32, in Rassegna stampa, linkato 816 volte)

Istanza forfetaria di rimborso - Proroga dei termini di presentazione al 22.10.2007 di Gaiani

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 17.9.2007, ha annunciato il differimento al 22.10.2007 (in quanto il 20.10.2007 cade di sabato e il 21.10.2007 è festivo) del termine, fissato al 20.9.2007, per la presentazione, in via telematica, dell'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali (da redigersi sul modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2007).
La predetta proroga, che sarà stabilita da un DPCM in corso di perfezionamento, "è stata decisa per venire incontro alle esigenze dei contribuenti interessati che hanno rappresentato alcune difficoltà legate alla determinazione dell'ammontare da chiedere a rimborso".
Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.9.2007 n. 51, ha ammesso il rimborso forfetario, secondo le modalità stabilite dal DL 258/2006, anche per i soggetti non residenti, non identificati ai fini IVA in Italia, nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 38-ter del DPR 633/72. L'istanza di rimborso non dovrà essere presentata per via telematica, bensì dirattamente, ovvero tramite servizio postale, al Centro operativo di Pescara, allegando gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché un'attestazione rilasciata dall'Autorità dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto IVA del richiedente.

Fonte: Ilsole24ore del 18/09/2007 pag.29

 
Di Francesco (del 20/09/2007 @ 09:25:38, in Rassegna stampa, linkato 1822 volte)

Scissione totale non proporzionale - Valide ragioni economiche - Sussistenza (parere Comitato consultivo norme antielusive 9.5.2007 n. 28)  di De Stefani

 Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive precisa che non si configura come operazione elusiva la scissione totale non proporzionale di una società immobiliare per mezzo della quale si originano due società beneficiarie partecipate da compagini distinte, purchè essa non sia preordinata alla successiva cessione delle quote, nè alla sottrazione del patrimonio immobiliare dal regime d'impresa. Nella fattispecie esaminata dal Comitato, le valide ragioni economiche sono state ravvisate nella necessità di creare entità distinte, ciascuna delle quali rispondente alle strategie dei soci di riferimento (da una parte la gestione immobiliare pura, con investimenti sulla manutenzione dei fabbricati, dall'altra parte una gestione mista immobiliare e finanziaria, in previsione di alcuni disinvestimenti).

Fonte: Il sole24ore del 19/09/2007 pag. 32

 
Di Francesco (del 21/09/2007 @ 09:53:38, in Rassegna stampa, linkato 640 volte)

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Inapplicabilità alle società di leasing (ris. Agenzia Entrate 20.9.2007 n. 256) di Tosoni

L'Agenzia delle Entrate precisa che le disposizioni contenute nell'art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) sulla deducibilità limitata degli ammortamenti dei fabbricati strumentali non si applicano agli ammortamenti degli immobili di proprietà delle società di leasing che vengono concessi agli utilizzatori in locazione finanziaria. Adottando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, infatti, i costi sostenuti per l'acquisizione dei fabbricati costituirebbero per la società concedente non immobilizzazioni materiali, ma crediti verso l'utilizzatore da ridurre all'atto del pagamento di ciascuna rata. La risoluzione precisa, inoltre, che le disposizioni sulla deducibilità limitata degli ammortamenti si applicano in capo al concedente nel caso del leasing operativo, più similare alla locazione che al leasing finanziario; per gli utilizzatori di fabbricati con contratti di leasing operativo, però, non sussiste alcuna limitazione alla deduzione dei canoni, posto che tale limitazione opera "a monte" in capo al concedente.

Fonte: Ilsole24ore del 21/09/2007 pag. 31

 
Di Giancarlo (del 24/09/2007 @ 10:08:30, in Rassegna stampa, linkato 708 volte)

Semplificazioni contabili per i contribuenti minori - Proposte allo studio del Governo - Riflessi ai fini IRAP di Criscione

Il progetto di riforma prospettato dall'Amministrazione finanziaria in materia di regimi contabili prevede, per ciò che riguarda l'IRAP, la creazione di un regime opzionale. I requisiti per rientrare in tale regime richiamano quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in relazione all'esclusione dei professionisti dall'ambito applicativo dell'imposta. Al riguardo, la Corte ha individuato indici quali l'assenza di personale dipendente e la presenza di beni strumentali ridotti. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia, ai contribuenti minimi e marginali si potrà applicare un'aliquota compresa tra il 18 e il 23%.

Fonte: Sole 24ore, p. 29 del 22 Settembre

 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

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