Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Quadro RW - Criteri di compilazione e dubbi applicativi DI PIAZZA
Vi sono ancora diversi dubbi in merito alla compilazione del modulo RW del Modello UNICO 2010. In particolare, si segnala che, allo stato attuale, non risulta chiaro: - quale codice debba essere utilizzato per comunicare accrediti e addebiti del conto corrente estero non conseguenti all'acquisto o alla vendita di attività finanziarie come ad esempio interessi, dividendi, affitti, altri proventi o spese; - se deve essere compilata la sezione III in caso di investimento o disinvestimento di attività estere quando la controparte sia rappresentata da un soggetto residente; - se l'investimento estero deve essere indicato nel modulo RW al netto del mutuo stipulato per il suo acquisto e se deve essere, ogni anno, incrementato della quota capitale della rata. Si osserva, infine, che l'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo in argomento riguarda i frontalieri e i dipendenti pubblici (art. 38 co. 13 del DL 78/2010), mentre l'obbligo resta, invece, previsto a carico dei professionisti e degli imprenditori che svolgono la loro attività oltreconfine e per gli immigrati in Italia.
Fonte: ilsole24ore del 15 luglio 2010 p. 33
Sospensione feriale dei termini DI CISSELLO
Nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre, vige la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, rimangono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per: - la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo (art. 21 del DLgs. 546/92); - la costituzione in giudizio, tanto per il ricorrente che per il resistente (artt. 22 e 23 del DLgs. 546/92); - il deposito di documenti e di memorie illustrative (art. 32 del DLgs. 546/92). Rimangono altresì sospesi i termini che, sebbene siano inerenti alla fase amministrativa, sono legati al termine per la proposizione del ricorso, come: - il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97). Per contro, restano esclusi dalla sospensione i termini che hanno un rilievo solo nella fase amministrativa, come quelli per la notifica degli atti impositivi e per il versamento delle imposte.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 16 luglio 2010
Bancarotta fraudolenta - Acquisto di partecipazioni societarie a prezzo superiore rispetto a quello di mercato (Cass. 15.7.2010 n. 27610) DI REDAZ.
La Cassazione, con la sentenza 15.7.2010 n. 27610, ha stabilito che è responsabile di bancarotta l'amministratore di un'azienda in crisi che acquista partecipazioni a un prezzo considerevole, superiore a quello di mercato. Ed invero, tale condotta ha determinato un pesante aggravamento della situazione patrimoniale della società, in quanto all'esborso del denaro non è seguita una corrispondente integrazione della sfera patrimoniale nella società fallita. Ciò indipendentemente dal fatto che l'operazione non abbia provocato perdite alla società per l'apporto di ricchezza proveniente dall'esterno.
Fonte: ilsole24ore del 16 luglio 2010 p. 31
Ultime verifiche sul modello CNM per le controllanti dei gruppi fiscali DI LUCA GAIANI
La prossima scadenza del 30 settembre riguarda infatti, oltre al modello Unico, anche la dichiarazione dei redditi del consolidato. Da monitorare, in particolare, le cessioni di interessi passivi e di Rol, e il trasferimento di crediti di imposta ed eccedenze. Per determinare correttamente il reddito del gruppo la controllante deve acquisire dalle società consolidate copia dei quadri GN (definitivi) del modello Unico, riportando i redditi e le perdite negli appositi campi del modello CNM. Dopo aver sommato algebricamente gli importi, la controllante può apportare una variazione in diminuzione (NF8) per l'eventuale ricalcolo della deduzione degli interessi passivi con il meccanismo del Rol. Le società hanno determinato nel proprio modello Unico l'eventuale importo di interessi passivi non deducibile in quanto superiore alla soglia (30% del Rol maggiorato di 5.000 euro). Questa eccedenza può, a scelta della singola società, essere riportata a nuovo (cioè mantenuta in proprio da chi l'ha generata), oppure assegnata al consolidato, ma solo in presenza e nei limiti di esuberi di Rol maturati da altre società, che queste ultime a loro volta hanno scelto di trasferire al gruppo. A differenza di quanto è previsto per le perdite fiscali, cioè, il trasferimento di queste posizioni soggettive non è automatico, ma dipende da una decisione della società. Nei gruppi più articolati, è dunque necessario che il regolamento preveda un flusso di comunicazioni dalle consolidate alla capogruppo (importi disponibili per il trasferimento) e dalla seconda alla prima (importo effettivamente acquisito nei limiti delle eccedenze assegnate dalle altre società). Solo dopo questa seconda determinazione, le società potranno compilare correttamente il campo GN36 del modello Unico e la consolidante riportare i valori nei campi NF25 e seguenti della dichiarazione del gruppo.
Fonte: ilsole24ore del 16 settembre 2010
UNICO 2010 DI DE STEFANI
L'Iva non detratta delle spese di vitto e alloggio, documentate da fattura, è deducibile con le regole applicabili ai costi di riferimento, se nel documento mancano i dati dei fruitori del servizio o se la fattura, rimborsata a piè di lista nel cedolino, è intestata al dipendente o all'amministratore e, comunque, non all'impresa. Sono due esempi – che possono influenzare la compilazione di Unico 2010, da inviare entro giovedì 30 settembre – e che derivano dall'intreccio della normativa dell'Iva e dei redditi sulle spese di vitto, alloggio, rappresentanza e sulle liberalità ai dipendenti. Iva non detratta Con la circolare 25/E del 2010 l'agenzia delle Entrate ha modificato l'interpretazione restrittiva della risoluzione 84/E del 2009, concedendo la deduzione (con le regole del relativo costo) all'Iva non detratta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, per le quali, al posto della fattura, venga richiesto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Secondo le Entrate, resta indeducibile, ai fini Ires e Irap, l'Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell'impresa o del professionista. Tuttavia, considerando che l'articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972 sancisce «il diritto alla detrazione dell'imposta» e che l'imprenditore è libero di esercitarlo in base alla «convenienza economica», la fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene che il differente trattamento riservato alle ricevute/scontrini e alle fatture sia una «violazione del principio di uguaglianza» (circolare 9/2010). Secondo le Entrate, l'Iva non detratta è indeducibile ai fini Irap anche per le società di capitali, ma questa posizione è stata criticata, tra gli altri, da Assonime nella circolare 16 del 2009 (nota 40), poiché i soggetti Ires applicano il metodo del bilancio.
Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010
L'INPS cerca i dati dell'azienda di Maccarone
Le informazioni presenti nelle banche dati dell'Inps consentiranno di identificare l'azienda presso cui il lavoratore malato presta la sua attività. Lo ha fatto sapere l'Istituto nella recente circolare 119/2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 settembre). Quando il medico emette il certificato telematico, sul documento non è presente il riferimento (numero di matricola) con cui l'Inps riconosce (al proprio interno) l'azienda ma vi sono solo i dati identificativi del lavoratore. La normativa vigente prevede che la certificazione telematica sia sempre messa a disposizione del datore di lavoro (e anche dello stesso lavoratore) sul sito dell'Inps; alle sole aziende che ne fanno richiesta (comunicando il proprio indirizzo Pec), l'Istituto deve provvedere anche alla trasmissione telematica dei certificati. Risalire al datore di lavoro per il tramite dei dati contenuti nel certificato costituisce, quindi, un passaggio determinante dell'intero flusso, soprattutto se si considera che l'articolo 4 del Dm 26 febbraio 2010 prevede che il lavoratore non invii più il certificato (entro 2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro che ha richiesto all'Inps la trasmissione in via telematica dell'attestazione di malattia. È probabile, dunque, che l'azienda - dopo aver inoltrato all'Inps la richiesta di invio diretto dei certificati online - esoneri i dipendenti dalla consegna della certificazione (tranne i casi dei lavoratori che ricevono dal medico un certificato "bianco" cioè fuori dal sistema convenzionato). In questi giorni l'Inps sta inviando agli utenti abilitati al servizio telematico una piccola guida in cui compaiono gli indirizzi di Pec a cui inoltrare la richiesta. Il nuovo sistema è pronto per entrare a regime. Sarebbe interessante sapere dove l'Inps reperirà le informazioni che serviranno da anello di congiunzione tra il dipendente malato e l'azienda. Lo strumento potrebbe essere l'Uniemens. In tal caso si verrebbe, tuttavia, a creare una sfasatura per i nuovi assunti, considerato che il flusso deve essere trasmesso entro la fine del mese successivo a quello di riferimento che - per questi lavoratori - è quello dell'assunzione; nel frattempo il datore di lavoro resterebbe senza attestazioni di malattia. Per ovviare, si potrebbero desumere i dati dalla comunicazione telematica anticipata di costituzione del rapporto di lavoro.Un problema potrebbe, comunque, sorgere nei casi in cui il datore di lavoro ometta (anche per mera dimenticanza) la comunicazione di assunzione. Forse un controllo incrociato da parte dell'Istituto potrebbe ovviare: in assenza dell'Uniemens (circostanza che dovrebbe determinarsi solo per le nuove assunzioni e per un tempo determinato), l'Inps potrebbe, contemporaneamente, verificare la presenza della comunicazione di assunzione online, da cui ricavare gli elementi necessari per capire chi è il datore di lavoro interessato. Peraltro, basandosi esclusivamente sul l'Uniemens, in caso di cambio di datore di lavoro si potrebbe correre il rischio di inoltrare la certificazione all'azienda precedente. Va, infine, ricordato che l'obbligo per i medici di trasmettere il certificato in via telematica è operativo ma chi non si è ancora organizzato non subirà sanzioni fino al 31 gennaio 2011.
Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010
Nota Assonime sulle novità della Manovra per le società a partecipazione pubblica
Con la nota n. 11 del 15 settembre 2010, Assonime analizza i nuovi vincoli introdotti dal D.L. n.78/10 in materia di società a partecipazione pubblica. L’Associazione ricorda che per le società interamente possedute dalle amministrazioni pubbliche e per quelle inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione è prevista una riduzione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo. Il decreto legge restringe, inoltre, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di finanziare società partecipate che per tre anni consecutivi abbiano registrato perdite di bilancio. La nota si sofferma anche sulle conclusioni di una recente indagine della Corte dei Conti sulle partecipazioni societarie dei Comuni e delle Province, i cui risultati sono stati pubblicati nello scorso giugno,e rende conto della sentenza n.28699/10 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’applicabilità del D.Lgs. n.231/01 alle società a partecipazione pubblica.
Chiarimenti delle Entrate sull’RW e sul modello 770/10
Con la circolare n.45/E del 13 settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul quadro RW e sul modello 770.
Il quadro RW: per le attività finanziarie e patrimoniali all’estero che risultano detenute in comunione, il quadro RW va compilato da entrambi i contribuenti. Il quadro RW non deve essere compilato per le attività estere finanziarie che sono affidate a intermediari residenti se i redditi che derivano da queste attività sono riscossi attraverso l’intervento degli stessi intermediari.
Il modello 770: la circolare fornisce ulteriori integrazioni alle istruzioni del modello; in particolare, in riferimento al quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
Compensazione Iva over €. 15.000: per gli enti locali la revisione vale una conformità
Visto di conformità ad hoc per gli enti locali. Per ottenere il via libera alla compensazione dei crediti Iva superiori ai 15.000 euro, i Comuni possono far sottoscrivere la propria dichiarazione dei redditi dall’organo di revisione (collegiale o singolo). Questa certificazione presuppone, infatti, gli stessi controlli e ha quindi la stessa valenza giuridica del visto di conformità. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 90 delle Entrate.
Il reddito dell’amministratore non è soggetto ad Irap
Non è soggetta ad Irap la parte del reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, produce in qualità di amministratore, Sindaco o Revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n.19607 del 16 settembre 2010.
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