Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Cessione di immobili strumentali - Applicabilità dall'1.10.2007 di Tosoni
Dall'1.10.2007, il meccanismo del "reverse charge" (inversione contabile), di cui all'art. 17 co. 5 del DPR 633/72, si applicherà anche alle cessioni di fabbricati strumentali, potenzialmente esenti da IVA, se il regime di imponibilità discende dall'opzione esercitata dal soggetto passivo ex art. 10 n. 8-ter) lett. d) del DPR 633/72. La suddetta estensione dell'inversione contabile, prevista dal DM 25.5.2007, non trova, invece, applicazione nei casi in cui è escluso l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità IVA, in quanto la cessione è soggetta ad imposta in via "naturale" (art. 10 n. 8-ter) lett. a), b) e c) del DPR 633/72). Per effetto del reverse charge, spetta al cessionario assolvere l'imposta, previa integrazione della fattura ricevuta, senza addebito del tributo, dal cedente.
Fonte: ilsole24ore, del 27 settembre 2007, p. 33
Rettificabilità della dichiarazione a favore del contribuente - Termini (circ. Assonime 24.9.2007 n. 56) di Deotto
Con la circolare 24.9.2007 n. 56, l'Assonime si è pronunciata in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2 del DPR 322/98. In particolare, è stato sostenuto che la dichiarazione dei redditi può essere rettificata (a favore del contribuente) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 14.2.2007 n. 24), invece, la dichiarazione può essere rettificata entro il (più breve) termine di cui all'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, ovvero non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'impostazione è criticata dall'Assonime, secondo cui la suddetta norma introdurrebbe una disciplina particolare che consentirebbe, oltre alla variazione in diminuzione della dichiarazione, di utilizzare in compensazione il credito che deriva dalla rettifica. Di conseguenza, la presenza di tale norma non impedirebbe di modificare la dichiarazione entro i termini di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, ma inibirebbe solo l'utilizzo della compensazione. Inoltre, in quest'ultima ipotesi, la rettifica della dichiarazione potrebbe supportare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Fonte: ilsole24ore, del 26 settembre 2007, p. 33
Detrazione per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato - Condizioni per la fruizione della detrazione (DM 3.8.2007) di Marro
L'art. 1 co. 357 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione IRPEF del 20% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000,00 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. La detrazione compete ai soggetti che sono in regola con il canone di abbonamento RAI. In attuazione di tale disposto, il DM 3.8.2007 ha definito le caratteristiche degli apparecchi digitali, nonché le altre condizioni per fruire della detrazione. Tra l'altro, viene stabilito che: - può fruire della detrazione qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali (dovrebbero quindi consentire di beneficiare della detrazione anche i "semplici" decoder); - l'apparecchio digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate nel medesimo DM; - i contribuenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento RAI per l'anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio.
Fonte Sole24ore, p.37 del 25.09.2007
Semplificazioni contabili per i contribuenti minori - Proposte allo studio del Governo - Riflessi ai fini IRAP di Criscione
Il progetto di riforma prospettato dall'Amministrazione finanziaria in materia di regimi contabili prevede, per ciò che riguarda l'IRAP, la creazione di un regime opzionale. I requisiti per rientrare in tale regime richiamano quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in relazione all'esclusione dei professionisti dall'ambito applicativo dell'imposta. Al riguardo, la Corte ha individuato indici quali l'assenza di personale dipendente e la presenza di beni strumentali ridotti. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia, ai contribuenti minimi e marginali si potrà applicare un'aliquota compresa tra il 18 e il 23%.
Fonte: Sole 24ore, p. 29 del 22 Settembre
Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Inapplicabilità alle società di leasing (ris. Agenzia Entrate 20.9.2007 n. 256) di Tosoni
L'Agenzia delle Entrate precisa che le disposizioni contenute nell'art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) sulla deducibilità limitata degli ammortamenti dei fabbricati strumentali non si applicano agli ammortamenti degli immobili di proprietà delle società di leasing che vengono concessi agli utilizzatori in locazione finanziaria. Adottando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, infatti, i costi sostenuti per l'acquisizione dei fabbricati costituirebbero per la società concedente non immobilizzazioni materiali, ma crediti verso l'utilizzatore da ridurre all'atto del pagamento di ciascuna rata. La risoluzione precisa, inoltre, che le disposizioni sulla deducibilità limitata degli ammortamenti si applicano in capo al concedente nel caso del leasing operativo, più similare alla locazione che al leasing finanziario; per gli utilizzatori di fabbricati con contratti di leasing operativo, però, non sussiste alcuna limitazione alla deduzione dei canoni, posto che tale limitazione opera "a monte" in capo al concedente.
Fonte: Ilsole24ore del 21/09/2007 pag. 31
Scissione totale non proporzionale - Valide ragioni economiche - Sussistenza (parere Comitato consultivo norme antielusive 9.5.2007 n. 28) di De Stefani
Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive precisa che non si configura come operazione elusiva la scissione totale non proporzionale di una società immobiliare per mezzo della quale si originano due società beneficiarie partecipate da compagini distinte, purchè essa non sia preordinata alla successiva cessione delle quote, nè alla sottrazione del patrimonio immobiliare dal regime d'impresa. Nella fattispecie esaminata dal Comitato, le valide ragioni economiche sono state ravvisate nella necessità di creare entità distinte, ciascuna delle quali rispondente alle strategie dei soci di riferimento (da una parte la gestione immobiliare pura, con investimenti sulla manutenzione dei fabbricati, dall'altra parte una gestione mista immobiliare e finanziaria, in previsione di alcuni disinvestimenti).
Fonte: Il sole24ore del 19/09/2007 pag. 32
Istanza forfetaria di rimborso - Proroga dei termini di presentazione al 22.10.2007 di Gaiani
L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 17.9.2007, ha annunciato il differimento al 22.10.2007 (in quanto il 20.10.2007 cade di sabato e il 21.10.2007 è festivo) del termine, fissato al 20.9.2007, per la presentazione, in via telematica, dell'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali (da redigersi sul modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2007). La predetta proroga, che sarà stabilita da un DPCM in corso di perfezionamento, "è stata decisa per venire incontro alle esigenze dei contribuenti interessati che hanno rappresentato alcune difficoltà legate alla determinazione dell'ammontare da chiedere a rimborso". Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.9.2007 n. 51, ha ammesso il rimborso forfetario, secondo le modalità stabilite dal DL 258/2006, anche per i soggetti non residenti, non identificati ai fini IVA in Italia, nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 38-ter del DPR 633/72. L'istanza di rimborso non dovrà essere presentata per via telematica, bensì dirattamente, ovvero tramite servizio postale, al Centro operativo di Pescara, allegando gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché un'attestazione rilasciata dall'Autorità dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto IVA del richiedente.
Fonte: Ilsole24ore del 18/09/2007 pag.29
Istanza forfetaria di rimborso - Proroga del termine di presentazione - Proposte allo studio del Governo di CRISCIONE
Il Governo, attraverso un provvedimento in fase di predisposizione, ha deciso di rinviare il termine, attualmente fissato al 20.9.2007, entro il quale i soggetti passivi possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali. Si ricorda che l'istanza in oggetto deve essere redatta avvalendosi del modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2007, tenendo eventualmente conto delle semplificazioni previste, a livello interpretativo, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16.5.2007 n. 28.
Fonte: ilsole24ore, del 16 settembre 2007, p. 21
Riforma dell'IRES e dell'IRAP - Misure allo studio del Governo di Padula, Rizzardi, Mayr
Il progetto di riforma dell'IRES allo studio del Governo prevede un sistema simile a quello approvato in Germania nel luglio scorso. In particolare, i tecnici del Ministero stanno elaborando una riforma che prevede: - l'estensione a tutte le società di persone e alle ditte individuali di una tassazione in misura proporzionale e non più progressiva; - l'abbattimento di cinque punti percentuali dell'aliquota nominale dell'imposta, che sarà compensato da una rimodulazione degli incentivi fiscali e finanziari; - una parziale indeducibilità degli interessi passivi, con una modifica della "thin capitalization rule" e la reintroduzione della Dual Income Tax; - per le partite IVA con ricavi fino a 30.000,00 euro, l'introduzione di un regime forfetario che le escluderà da qualsiasi adempimento tributario. La riforma della tassazione delle imprese comprenderà, presumibilmente, anche l'IRAP.
Fonte: Sole24ore, pag. 37 del 17/09/2007
Istanza forfetaria di rimborso - Modalità di compilazione e termini di presentazione (circ. Assonime 13.9.2007 n. 51) di Gaiani
Assonime, con la circolare in oggetto, ha illustrato sia la procedura di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, sia, per gli stessi beni, il nuovo regime di detrazione in vigore dal 27.6.2007 (data di pubblicazione nella GUCE della decisione del Consiglio UE 18.6.2007 che ha autorizzato l'Italia a predeterminare l'IVA detraibile nella misura del 40%). A proposito delle rivendite delle autovetture per le quali l'IVA "a monte" sia stata detratta nei limiti ridotti del 10% o del 15%, l'Associazione è dell'avviso che l'applicazione dell'IVA sull'intero prezzo di cessione, prevista dalle istruzioni del modello per la richiesta del rimborso, abbia una valenza limitata alle vendite effettuate fino al 13.9.2006; per quelle successive, invece, dovrebbero applicarsi i principi generali, sanciti anche dalla giurisprudenza comunitaria, che prevedono la riduzione della base imponibile in misura corrispondente alla detrazione operata all'atto dell'acquisto. In ordine, poi, al nuovo regime di detrazione, vigente dal 27.6.2007, l'Associazione ritiene che la detrazione ridotta del 40% non si applichi alle autovetture utilizzate esclusivamente nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, la cui imposta dovrebbe, quindi, essere interamente recuperabile; analogo diritto dovrebbe valere anche per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un canone assoggettato ad IVA.
Fonte: Sole24ore, pag. 29, 14/09/2007
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