Soppressione delle deduzioni extracontabili - Affrancamento dei disallineamenti - Novità della Finanziaria 2008 - Disposizioni attuative (DM 3.3.2008) DI GAIANI E SANTACROCE
Il DM 3.3.2008 ha dato attuazione alle disposizioni della L. 244/2007 che consentono il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni sui quali sono state operate deduzioni extracontabili di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% (ovvero del 14% o del 16%, a seconda dell'entità degli importi da affrancare). Il rialineamento può essere richiesto per singole categorie di beni, considerando tali quelle corrispondenti a ciascun rigo del quadro EC. Unica eccezione a tale criterio è riservata ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, per i quali è consentito escludere dalle immobilizzazioni immateriali i marchi d'impresa. L'efficacia del riallineamento viene legata al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta, da effettuarsi entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2007. Per i disallineamenti relativi all'IRAP, il recupero avviene obbligatoriamente in sei quote costanti (art. 1 co. 51 della L. 244/2007). Si deve ritenere, a questo proposito, che il riallineamento abbia efficacia con il versamento del primo "sesto", e non segua di pari passo il versamento dei sesti residui. In caso contrario, infatti, si verificherebbero effetti distorsivi connessi ad eventuali plusvalenze calcolate su un bene il cui valore fiscale sarebbe influenzato dal compimento o meno del periodo in cui vengono versati i "sesti" dei disallineamenti pregressi.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 34
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