Conti e depositi italiani in Liechtenstein - Limiti al potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate di Santacroce
La fase di accertamento nei confronti dei soggetti titolari di conti correnti e di depositi in Liechtenstein può essere ostacolata da aspetti quali la presenza di un forte segreto bancario e l'assenza di un accordo prevedente lo scambio di informazioni. Inoltre, l'utilizzabilità delle informazioni derivanti dalla lista contenente le generalità dei potenziali evasori è dubbia, posto che non sono esatte le modalità con cui le suddette risultanze sono state trasferite in Italia. Sul punto, il Ministero dell'Economia ha precisato che le informazioni sono state inviate spontaneamente da uno Stato membro in base ad accordi bilaterali. L'art. 7 della Direttiva n. 77/799/CEE (normativa internazionale di riferimento) stabilisce che le informazioni non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli fissati ovvero, nel caso di specie, per fini diversi dall'accertamento delle imposte. Di conseguenza, ciò potrebbe condizionare le eventuali indagini penali. Le risultanze della lista costituiscono una serie di nomi con specifici importi, il che, in sede contenziosa, può valere come mero indizio. Pertanto, per essere elevato a rango di prova, esso deve essere riscontrato da ulteriori elementi. A titolo esemplificativo, occorre acquisire elementi che consentano di stabilire con certezza la riferibilità delle somme ai soggetti indicati nella lista.
Fonte: Il Sole24ore del 22/03/2008, pag 25
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