Conferimento d'azienda - Requisiti di operatività e indipendenza - Sussistenza (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 114 e n. 115) DI GAIANI
Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 114, l'Amministrazione finanziaria ha considerato preclusiva dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006 (c.d. "bonus aggregazioni") l'esistenza di un contratto di associazione in partecipazione tra due società conferenti, stipulato prima dell'operazione straordinaria, per svolgere in comune la medesima attività che successivamente sarà sviluppata dalla conferitaria di nuova costituzione. L'Agenzia adotta un'interpretazione fortemente estensiva della condizione di indipendenza prevista dall'art. 1 co. 244 della L. 296/2006 secondo cui "sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione". Tale orientamento era già stato specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2007 n. 16, la quale chiariva che l'agevolazione della L. 296/2006 non può essere invocata nei casi in cui l'operazione coinvolga più soggetti interessati da "qualsiasi" rapporto di partecipazione. Sempre in materia di "bonus aggregazioni", la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 115 esamina l'esistenza della condizione di operatività, necessaria per usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006, in un'operazione di conferimento in cui la conferitaria ha evidenziato nei bilanci 2005 e 2006 perdite tali da azzerarne il capitale sociale e da determinare un deficit patrimoniale al termine dell'ultimo esercizio. Secondo l'Amministrazione, poiché gli "assets" di tale società non appaiono in grado di assicurare una reale crescita dimensionale delle imprese che si aggregano attraverso la citata operazione di conferimento, non sussistono né le condizioni, né la "ratio" per concedere i benefici fiscali previsti dalla L. 296/2006.
Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33
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