Chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato DI DE ANGELIS
Il Consiglio nazionale del Notariato, in una serie di risposte a quesiti del 30.3.2008, ha chiarito che: - si deve procedere all'identificazione del "titolare effettivo" solo quando altre circostanze dell'operazione lo rendano opportuno o consigliabile; - si può richiedere alle società fiduciarie il nominativo del soggetto per conto del quale opera. Ciò in quanto l'art. 24 co. 1 del DLgs. 231/2007, diversamente da quanto accade per le banche e gli altri intermediari finanziari, non esclude le società in questione dagli obblighi di verifica ordinaria richiesti ai professionisti. Questo dovere, peraltro, scatterebbe soltanto nel caso in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione; - se il pagamento dilazionato è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro non può essere regolato in contanti. Di conseguenza, scattano gli obblighi di tracciamento in caso di operazione avente ad oggetto un'unica prestazione da eseguire con pagamenti frazionati, anche se in un periodo temporale superiore a sette giorni.
Fonte : italiaoggi del 01 aprile 2008, p. 36
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