Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE
Il DLgs. 231/2007 trasforma l'obbligo di identificazione della clientela in obbligo di "adeguata verifica" della clientela. L'art. 18 del DLgs. 231/2007, in particolare, impone le seguenti attività: - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; - identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; - svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, operazione o prestazione professionale di cui trattasi (art. 20 del DLgs. 231/2007). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti acquisiti successivamente al 28.12.2007. Peraltro, previa valutazione del rischio presente, essi si estendono anche alla clientela precedentemente acquisita che prosegue nel rapporto con i professionisti obbligati (art. 22 del DLgs. 231/2007).
Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 35 - 37
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