Adempimenti dei sostituti di imposta e dei CAF dipendenti - Controlli relativi ai familiari a carico (circ. Agenzia Entrate 9.4.2008 n. 36) DI DE VICO
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 9.4.2008 n. 36, chiarisce che il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi (730/2008) con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente. Il contribuente, peraltro, non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive d'imposta. Le detrazioni per carichi di famiglia non possono essere ripartite liberamente tra i genitori, i quali ne beneficiano nella misura del 50% ciascuno (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34). Tale criterio può essere derogato su accordo dei genitori stessi nel senso di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito più elevato o se il coniuge è a carico. In caso di separazione legale ed effettiva, o annullamento del matrimonio, la detrazione spetta: - per intero al genitore affidatario; - ovvero nella misura del 50% ciascuno, in caso di affidamento congiunto. Il soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) deve: - non applicare le detrazioni per figli a carico qualora nel campo "percentuale" sia indicato un valore diverso dal 50% o 100%; - verificare, in caso di dichiarazione congiunta, se il coniuge che ha chiesto la detrazione al 100% abbia un reddito maggiore all'altro; in caso contrario, provvederà alla correzione della dichiarazione. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, residenti all'estero e privi di codice fiscale, devono compilare l'apposita casella "Coniuge e familiari a carico" ed essere in possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere costituita, in alternativa, da: - documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.61; - documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese d'origine.
Fonte: ilsole24ore del 11 aprile 2008, p. 29
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