Compimento di atti estranei all'oggetto sociale - Preventiva autorizzazione da parte della società - Legittimità (Cass. 15.4.2008 n. 9905) DI NEGRI
In relazione al compimento di atti estranei all'oggetto sociale, la Corte di Cassazione ha precisato che: - si tratta di una condotta che non integra un'ipotesi di nullità degli atti, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi; - la società può respingere gli effetti o farli propri attraverso una ratifica ovvero per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva. Ne consegue che ogni questione relativa all'estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante in presenza di una preventiva delibera di autorizzazione. Delibera che impegna la società alla relativa condotta esecutiva posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia al perseguimento dell'oggetto sociale.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 38
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