Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 39) DI RANOCCHI - PELLEGRINO - MENEGHETTI
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 39 fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale prevista dall'art. 1 co. 37 della L. 244/2007. Tra le agevolazioni dell'estromissione vi sono: - una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IVA rispetto a quella che sarebbe applicabile ordinariamente; - la possibilità di determinare il valore fiscale del bene da estromettere applicando il valore catastale rivalutato. Alla luce della sostanziale equivalenza tra l'acquisizione del bene e quella effettuata con contratti di locazione finanziaria, nonostante la circolare in commento non si pronunci in merito, pare che l'estromissione sia possibile anche per l'immobile detenuto in leasing alla data del 30.11.2007, se riscattato prima della fine dell'anno (risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 17.12.2007 n. 379). Gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'opzione sono: - il comportamento concludente dell'imprenditore, che si traduce in un'annotazione sul libro cespiti (per i soggetti in contabilità semplificata), ovvero in una scrittura sul libro giornale che documenti la diminuzione dell'attivo patrimoniale; - il versamento dell'imposta sostitutiva, la quale deve essere versata in tre rate: il 40% entro il termine di presentazione del Modello UNICO 2008 e due rate del 30% da versare entro il 16.12.2008 ed il 16.3.2009 con l'aggiunta del 3% a titolo d'interessi.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 37
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