Abrogazione da parte del DL 112/2008 DI PORTALE
Con la soppressione degli elenchi clienti e fornitori, disposta dall'art. 33 co. 3 del DL 112/2008, non saranno irrogate le sanzioni per le violazioni commesse anteriormente all'abrogazione dell'adempimento in oggetto. L'eventuale ravvedimento operoso non legittima la restituzione delle somme versate a titolo di sanzioni e di interessi. Per effetto dell'abrogazione del co. 6 dell'art. 8-bis del DPR 322/98, sono state soppresse anche le sanzioni per le irregolarità relative alla presentazione della comunicazione dati IVA.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 13
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