Perdite inferiori a un terzo del capitale sociale - Aumento non preceduto da delibera di copertura delle perdite - Ammissibilità (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 14/2008/I) DI DE ANGELIS
Nello studio n. 14/2008/I, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che, in caso di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale, è legittimo procedere ad un aumento del capitale anche in assenza di una preventiva delibera di copertura delle perdite. La tesi del Notariato risulta in parziale contrasto con l'orientamento recentemente assunto dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza 13.1.2006 n. 543, infatti, la Suprema Corte - premesso che l'ipotesi di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale non è normativamente regolata - ha sostenuto che, nel silenzio del Legislatore, in caso di perdite minime, debba farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2446 c.c. per l'ipotesi di perdite superiori ad un terzo, con conseguente applicazione anche dell'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la delibera di aumento del capitale non preceduta da una delibera di copertura delle perdite. Tale interpretazione restrittiva, secondo il citato studio del Consiglio Nazionale del Notariato, non può essere seguita. Dall'esame dell'art. 2446 si evince, infatti, che il Legislatore ha inteso indicare una "soglia di sicurezza" oltre la quale le perdite sono suscettibili di incidere, sotto vari aspetti, sulla vita della società. Al di sotto di tale soglia, invece, le disposizioni del predetto articolo devono ritenersi non cogenti.
Fonte: Italiaoggi, del 11 settembre 2008, p. 32
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