Detrazione della maggiore IVA emersa in sede di accertamento - Legittimità - Condizioni (C.T. Reg. Puglia n. 509/2008) DI SACRESTANO
Con la sentenza in oggetto, è stato affermato che il diritto di detrazione decade ove non esercitato entro il termine biennale di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72. La decadenza, in particolare, si verifica anche in relazione a quelle fatture che non siano state computate in sede di dichiarazione IVA annuale, con ciò escludendosi che, ai fini dell'IVA, possa trovare applicazione il disposto dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR, secondo cui "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi". Nel caso di specie, il soggetto passivo, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di maggiori corrispettivi non dichiarati, aveva esibito alcune fatture non tenute in considerazione ai fini della determinazione del debito d'imposta, in quanto collegate alle operazioni eseguite "a nero".
Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 4
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