Ricorso contro il diniego - Giurisdizione amministrativa - Esclusione (TAR Friuli Venezia Giulia 28.8.2008 n. 452) DI BONGI
L'art. 19 del DPR 602/73 sancisce che l'Agente della Riscossione può concedere al contribuente, al ricorrere di determinati presupposti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Con la direttiva 27.3.2008 n. 12 (§ 4.3), Equitalia, riprendendo i principi di cui alla L. 241/90 (c.d. "legge sul procedimento amministrativo"), ha illustrato il procedimento che potrebbe instaurarsi in caso di rigetto dell'istanza di rateazione, che può essere così sintetizzato: - presentazione dell'istanza da parte del contribuente; - comunicazione di Equitalia contenente i motivi dell'eventuale rigetto e produzione di memorie difensive da parte del contribuente entro i successivi dieci giorni (art. 10-bis della L. 241/90); - notifica dell'atto di diniego, entro novanta giorni dalla proposizione dell'istanza (art. 2 co. 3 della L. 241/90). La comunicazione di Equitalia interrompe i novanta giorni previsti per la notifica del provvedimento di rigetto, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente. I motivi del diniego potrebbero essere inerenti l'assenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria o la decadenza dal beneficio della rateazione. Equitalia ha specificato che il diniego può essere impugnato dinanzi la giustizia amministrativa. Investito della questione, il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 28.8.2008 n. 452, ha però dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Fonte: italia oggi del 23 settembre 2008, p. 40
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