Rivalutazione dei beni d'impresa e delle aree fabbricabili - Perfezionamento dell'opzione (ris. Agenzia Entrate 29.9.2008 n. 362) DI DEOTTO
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1 co. 469 della L. 266/2005) e l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione (art. 1 co. 472 della L. 266/2005) si perfezionano con l'indicazione dei valori assoggettati a imposta sostitutiva nel Modello UNICO. L'omesso o ritardato versamento delle imposte sostitutive, o della prima rata di esse, comporta invece la sola iscrizione a ruolo delle somme non versate, o versate in misura insufficiente o tardiva. Non risulta, tuttavia, chiaro se tale principio possa essere esteso a tutte le imposte sostitutive. La problematica si pone, in particolare, con riferimento alle imposte sostitutive per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei soggetti IRPEF non imprenditori di cui agli art. 5 e 7 della L. 448/2001: la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 aveva infatti ritenuto, sul punto, che condizione imprescindibile affinchè la rivalutazione si potesse considerare perfezionata era il versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva, o della prima rata di essa.
Fonte: ilsole24ore del 3 ottobre 2008, p. 34
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