Differimento del termine di approvazione - Indicazione delle ragioni del differimento (Cass. 24.9.2008 n. 23983) DI GAVELLI
L'art. 9 del DPR 600/73, applicabile "ratione temporis", imponeva, a coloro che fossero soggetti all'IRPEG, di presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio, da effettuarsi nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto ovvero, in caso di mancata approvazione, entro un mese dalla scadenza dei termini suddetti. Ai fini dell'individuazione dei termini legislativi o statutari rileva l'art. 2364 co. 2 c.c. (nella versione anteriore alla riforma del diritto societario). Esso deve essere letto nel senso che il Legislatore non ha imposto l'indicazione nell'atto costitutivo delle "particolari esigenze" legittimanti la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio nel termine superiore di sei mesi, ma, semplicemente, ha condizionato l'applicazione della previsione statutaria all'effettivo verificarsi delle concrete esigenze. Ne consegue che l'approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi (ma entro i sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale esclude la tardività della dichiarazione, presentata entro un mese dall'approvazione, se nel verbale dell'assemblea il ritardo della convocazione risulti giustificato con il richiamo alla previsione dell'atto costitutivo, senza necessità di esplicitare la concreta realizzazione dell'ipotesi statutaria, né di comunicarla all'Amministrazione finanziaria.
Fonte: ilsole24ore del 8 ottobre 2008, p. 36
I commenti sono disabilitati.
|