Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Cessioni di fabbricati strumentali DI GIULIANI
Relativamente alle cessioni immobiliari, l'applicazione del "reverse charge" si applica, in base all'art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72, per quelle aventi oggetto fabbricati strumentali, a condizione che: - il cessionario sia un soggetto con pro rata di detrazione non superiore al 25%; - ovvero, il cedente opti per l'imponibilità IVA nell'atto di vendita. Laddove la cessione, oggetto di "reverse charge", sia invece posta in essere con addebito dell'imposta in fattura, ferma restando la detraibilità dell'imposta stessa per il cessionario, il co. 9-bis dell'art. 6 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258,00 euro e, comunque, non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni dall'entrata in vigore del citato co. 9-bis. Per le restanti tipologie di cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA in base all'art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72, l'imposta deve essere regolarmente addebitata in fattura dal cedente. Se la cessione, soggetta ad aliquota ridotta, è fatturata con un'aliquota superiore (es. 20%, anziché 10%), nessuna sanzione è comminata al cedente, mentre al cessionario spetta la detrazione per l'imposta corrisposta in via di rivalsa alla controparte (R.M. 5.1.82 n. 334298).
Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2008, p. 37
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