Effetti dell'adesione sui rimborsi - Presentazione di istanza di rimborso IRAP - Illegittimità (Cass. 9.9.2008 n. 22767) DI FUOCO
La Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento, affermando che la presentazione dell'istanza di condono tombale (art. 9 della L. 289/2002) o di concordato per gli anni pregressi (art. 7 della L. 289/2002) preclude la possibilità di chiedere, con riferimento alle annualità definite, il rimborso dell'IRAP per presunta insussistenza del presupposto oggettivo. Viene infatti osservato che il contribuente può: - coltivare la controversia nei modi ordinari, "conseguendo, se del caso, i rimborsi delle somme indebitamente pagate"; - versare quanto dovuto per l'adesione alla sanatoria, "ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto".
Fonte: italiaoggi del 10 ottobre 2008, p. 38
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