Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Efficacia retroattiva dell'estromissione - Assoggettamento ad imposta di registro dei contratti di locazione relativi all'immobile estromesso (ris. Agenzia Entrate 20.10.2008 n. 390) DI GAIANI
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 20.10.2008 n. 390, ha chiarito che, in seguito all'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (effettuata ai sensi della L. 244/2007), se l'immobile era concesso in locazione, occorre: - corrispondere la maggiore imposta di registro presentando una denuncia integrativa entro 20 giorni dal perfezionamento dell'estromissione; - rettificare l'IVA fatturata dalla medesima data. Si ricorda che l'art. 1 co. 37 della L. 244/2007 consente agli imprenditori individuali di escludere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali. Gli effetti di tale operazione - chiarisce l'Agenzia - retroagiscono all'1.1.2008, sicché l'immobile si considera posseduto a titolo personale fin da questa data, con la conseguenza che, ove l'immobile estromesso fosse locato: - sui corrispettivi della locazione non è più dovuta l'IVA, con la conseguenza che si dovrà procedere alla rettifica delle fatture emesse con addebito dell'imposta mediante nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72; - sui canoni percepiti dall'1.1.2008 è dovuta l'imposta di registro con l'aliquota del 2% (e non più nella misura dell'1% prevista per i fabbricati strumentali). Agli effetti dell'imposta di registro, pertanto, è necessario denunciare, ex art. 19 del DPR 131/86, l'avvenuta estromissione, entro 20 giorni dal suo perfezionamento, ed effettuare l'integrazione dell'imposta di registro, che riguarderà: - per i contratti già in corso all'1.1.2008, il periodo che va dall'1.1.2008 al termine del periodo per il quale è già stata pagata l'imposta di registro dell'1%; - per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2008, il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto di locazione ed il termine del periodo per il quale è già stata pagata l'imposta di registro dell'1%. Poiché la data di perfezionamento dell'estromissione coincide con il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data dell'1.1.2007, della prima rata dell'imposta sostitutiva, il termine per l'integrazione è scaduto in data 20.10.2008, sicché è possibile regolarizzarne l'inosservanza per mezzo del ravvedimento operoso. Infine, l'Agenzia chiarisce che per l'eventuale estromissione di immobili abitativi (categoria catastale A diversa da A10), la cui cessione sarebbe stata esente da IVA, non occorre corrispondere la maggiorazione del 30% dell'imposta sostitutiva, posto che l'estromissione è equiparata alla cessione. Deve essere operata la rettifica alla detrazione dell'imposta eventualmente applicata in sede di acquisto ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Fonte: ilsole24ore del 21 ottobre 2008, p. 31
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