Insussistenza delle condizioni di fallibilità - Onere della prova a carico del debitore (Trib. Firenze 12.11.2008) DI PILLA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12.11.2008, ha stabilito che spetta al debitore la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di non fallibilità previste dagli artt. 1 e 15 del RD 267/42. Ciò in quanto i creditori non dispongono della documentazione necessaria ai fini di una siffatta dimostrazione. Essi, infatti, hanno solo accesso ai dati rilevabili dal Registro delle Imprese e alle risultanze di bilancio (quando disponibili), che, se utili all'accertamento dei primi due requisiti di cui all'art. 1 lett. a) e b) del RD 267/42, non lo sono, in genere, per quello relativo all'ammontare dei debiti scaduti.
Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 35
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