Soppressione degli ammortamenti anticipati - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI VILLA
Nel corso della videoconferenza del 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1 co. 34 della L. 244/2007, che consente l'adozione del coefficiente "pieno" (anziché ridotto al 50%) per la determinazione degli ammortamenti dei beni: - nuovi; - acquisiti nel corso del 2008; - entrati in funzione nel 2008. I chiarimenti di maggiore interesse riguardano la nozione di "novità", e risultano mutuati da precedenti interventi dell'Amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni che richiedevano il medesimo requisito, ed in particolare dalla circ. 17.10.2001 n. 90, emanata a commento dell'agevolazione di cui all'art. 4 della L. 383/2001 (c.d. "Tremonti bis"). Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il requisito della novità si deve considerare soddisfatto anche: - per i beni acquistati da un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che essi non siano mai stati utilizzati da parte del cedente o di altri soggetti; - per i beni autoprodotti, a condizione che alla loro realizzazione non abbia concorso un bene usato o, se questo vi ha concorso, se il relativo costo non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivo del bene autoprodotto.
Fonte: italiaoggi del 20 gennaio 2009, p. 33
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