Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI RIZZARDI
La determinazione delle imposte nel Conto Economico dei bilanci dell'esercizio 2008 è condotta applicando le novità di rilievo che sono state apportate alla disciplina dell'IRES e dell'IRAP da parte della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Con specifico riferimento al tributo regionale, vengono differenziate, tra l'altro, le modalità di calcolo per le società di capitali, da un lato, e gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, dall'altro. Mentre per le prime le componenti imponibili o deducibili saranno assunte così come risultanti dal Conto Economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dal TUIR, per i secondi i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continueranno a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Relativamente all'IRES, occorre tenere presenti: - l'abrogazione del regime delle deduzioni extra-contabili; - la modifica alla disciplina degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), con deducibilità legata alle risultanze del Conto Economico; - l'eliminazione degli ammortamenti anticipati ("vecchio" art. 102 co. 3 del TUIR); - la deducibilità delle spese di rappresentanza secondo i criteri recati dal DM 19.11.2008. Bisogna inoltre ricordare che, nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. L'applicazione della nuova sanzione si ha quando, in presenza di gravi irregolarità individuabili in base alla normale professionalità e diligenza dei soggetti che esercitano la funzione di revisione contabile, risulta: - omessa la formulazione di un giudizio con rilievi; - non formulato un giudizio negativo; - non rilasciata la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Per il perfezionamento della nuova fattispecie, il nuovo art. 9 co. 5 primo periodo del DLgs. 471/97 richiede che dalle omissioni di cui sopra derivi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 23 - 32
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