Esigibilità dell'IVA per cassa - Novità del DL 185/2008 convertito (circ. Agenzia Entrate 30.4.2009 n. 20) DI MANTOVANI - SANTACROCE
La circolare in oggetto illustra la disciplina della c.d. "IVA per cassa", introdotta dall'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), la cui operatività decorre dalle operazioni effettuate a partire dal 28.4.2009. I principali chiarimenti riguardano: - la detrazione da parte del cessionario/committente, esercitabile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione anche se non è stato pagato il corrispettivo (salvo il caso in cui il cessionario/committente stesso sia stato assoggettato, entro tale termine, a procedura concorsuale o esecutiva); - il riferimento al provvedimento di apertura della procedura concorsuale (es. data della sentenza dichiarativa di fallimento) e all'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c., ai fini della sospensione "sine die" dell'esigibilità dell'imposta nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, a procedura concorsuale o esecutiva; - il calcolo del limite annuale in relazione alla data dell'operazione originaria anche in caso di emissione di note di variazione in aumento e di note in diminuzione di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72.
Fonte: ilsole24ore del 1 maggio 2009, p. 25
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